Con l’ordinanza n. 24776 del 26 agosto 2026, la Suprema Corte di Cassazione, II Sezione Civile, si è pronunciata in materia di separazione personale dei coniugi, precisando che, nella determinazione dell’assegno di mantenimento, il giudice può considerare anche gli utili non distribuiti delle società partecipate dal coniuge obbligato. Tali risultati positivi, infatti, costituiscono un elemento utile a ricostruire la reale capacità economica del soggetto, anche quando non siano stati materialmente percepiti come dividendi.
Il caso
La vicenda trae origine da un giudizio di separazione personale tra due coniugi. Il Tribunale di Treviso aveva stabilito a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della moglie e un contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura dell’80%. La moglie aveva impugnato la decisione contestando, tra l’altro, la misura degli importi riconosciuti.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2909/2025, ha parzialmente modificato la decisione di primo grado, elevando l’assegno di mantenimento della moglie a 1.500 euro mensili e determinando nella medesima misura il contributo paterno per il mantenimento della figlia, oltre alle spese straordinarie nella percentuale già indicata.
Nel rideterminare gli importi, la Corte territoriale ha preso in esame la situazione economica complessiva dei coniugi, anche sulla base degli accertamenti tecnici svolti nel processo. È emersa una significativa disparità economica a favore del marito e, più in generale, un tenore di vita familiare elevato durante la convivenza, sostenuto soprattutto dall’attività imprenditoriale del marito.
Quanto alla moglie, la Corte d’appello ha considerato un reddito da lavoro dipendente di circa 1.300-1.400 euro mensili, nonché l’assenza di depositi bancari o altri cespiti produttivi di reddito e la presenza di una rata mensile di mutuo. Sul versante del marito, sono state considerate le disponibilità economiche derivanti dalla retribuzione, dai canoni di locazione e dagli utili non distribuiti della società nella quale egli deteneva una partecipazione dell’80%.
La Corte d’appello ha inoltre valorizzato il livello di spesa sostenuto dalla famiglia negli anni precedenti alla separazione, rilevando che la capacità di spesa era rimasta elevata anche successivamente. Tra gli elementi considerati vi era, ad esempio, l’acquisto di una nuova autovettura di valore superiore a 100.000 euro.
Il marito ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, contestando la decorrenza degli assegni, la considerazione degli utili societari non distribuiti e di altre risorse, i criteri utilizzati per il mantenimento della figlia, la valutazione del tenore di vita, la ricostruzione del reddito della moglie e la regolazione delle spese di lite.
L’ordinanza n. 24776 del 26 agosto 2026
La Suprema Corte ha esaminato separatamente i sei motivi di ricorso, ritenendoli complessivamente infondati o inammissibili e, al termine dell’esame, ha rigettato il ricorso.
Quanto alla decorrenza degli assegni, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello di far decorrere dalla domanda giudiziale gli importi rideterminati. L’aumento, infatti, non era stato determinato da un mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche dell’obbligato, ma da una diversa valutazione degli stessi elementi già presenti sin dall’inizio del giudizio. I provvedimenti adottati in sede presidenziale ai sensi dell’art. 708 c.p.c. hanno natura interinale e non impediscono alla sentenza di integrare con effetto retroattivo l’importo dell’assegno.
Il punto centrale dell’ordinanza riguarda, però, gli utili non distribuiti delle società partecipate dal coniuge obbligato. La Cassazione ha escluso che tali utili debbano essere necessariamente espunti dalla valutazione della sua capacità economica per il solo fatto di non essere stati materialmente distribuiti sotto forma di dividendi. Richiamando il proprio precedente n. 6103 del 2022, la Corte ha affermato che i risultati positivi realizzati dalla società possono rientrare nella valutazione comparativa affidata al giudice della separazione per stabilire se sussista l’obbligo di mantenimento e, soprattutto, per determinarne concretamente l’entità.
La ragione della conclusione risiede nella necessità di valutare la situazione economica in modo sostanziale e complessivo. La mancata distribuzione degli utili non è, di per sé, sufficiente a rendere irrilevante il risultato positivo della società quando questo concorra a delineare la reale forza economica del socio. In altre parole, ai fini della determinazione dell’assegno, il giudice non è chiamato a considerare esclusivamente il reddito formalmente percepito, ma può valorizzare le potenzialità economiche che emergono dalla complessiva situazione patrimoniale e reddituale.
La Cassazione ha poi dichiarato inammissibili le ulteriori contestazioni rivolte alla ricostruzione dei redditi e delle disponibilità economiche del marito, trattandosi di valutazioni di merito adeguatamente motivate dalla Corte d’appello e, come tali, non suscettibili di essere riesaminate in sede di legittimità attraverso una nuova lettura del materiale probatorio.
Analoga conclusione è stata raggiunta con riferimento al contributo per il mantenimento della figlia. La Corte d’appello aveva considerato non soltanto la prevalente collocazione della minore presso la madre, ma anche la diversa capacità economica dei genitori, l’età della figlia e l’elevato tenore di vita goduto durante la convivenza familiare, applicando così il principio di proporzionalità previsto dall’art. 337-ter c.c.
La Suprema Corte ha inoltre confermato la valutazione del tenore di vita familiare operata dal giudice di merito. Tale valutazione deve tener conto dello standard di vita reso oggettivamente possibile dall’insieme delle risorse economiche dei coniugi, comprese le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio, dalla capacità di spesa e dalle aspettative fondate per il futuro. Nel caso concreto, gli elementi raccolti attraverso la consulenza tecnica e la documentazione relativa alle spese familiari erano stati ritenuti sufficienti a dimostrare un livello di vita agiato.
Infine, la censura relativa alle spese processuali è stata ritenuta infondata: la loro regolazione appartiene, nei limiti stabiliti dalla legge, alla discrezionalità del giudice di merito, il cui controllo in sede di legittimità resta circoscritto alla verifica del rispetto dei principi applicabili.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
La massima
In tema di separazione personale dei coniugi, il coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento non può legittimamente eccepire l’esclusione dal proprio reddito degli utili non distribuiti delle società di cui è socio, atteso che i risultati positivi realizzati dalla compagine societaria, a prescindere dalla loro materiale erogazione sotto forma di dividendi, costituiscono un indice della reale capacità contributiva e rientrano pienamente nel vaglio comparativo operato dal giudice per la determinazione del quantum debeatur.