Con l’ordinanza n. 20754 del 18 giugno 2026, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di affidamento dei minori agli assistenti sociali, precisando che i minori possono essere affidati ai servizi sociali quando la madre non li manda a scuola per via dei conflitti con il padre.
Il caso
La vicenda nasce all’interno di un procedimento di scioglimento del matrimonio nel quale erano emersi un forte contrasto tra i genitori e difficoltà nella gestione dell’affidamento dei figli minori.
Il Tribunale, dopo avere ascoltato le parti e acquisito un aggiornamento sulla situazione familiare, aveva disposto in via provvisoria l’affidamento dei minori ai servizi sociali, incaricandoli di proseguire nei presidi già attivi e disponendo anche un aggiornamento della consulenza tecnica d’ufficio. Sul versante economico, aveva invece respinto la domanda del padre di riduzione del contributo al mantenimento, ritenendo che il mutamento della sua situazione lavorativa e reddituale fosse frutto di una scelta personale.
La madre aveva proposto reclamo contro quell’ordinanza, contestando l’affidamento dei figli ai servizi sociali, l’aggiornamento della consulenza, il rigetto della sostituzione del curatore speciale, la mancata previsione dell’ascolto di uno dei minori, la mancata rimessione della causa al collegio e il diniego dell’aumento dell’assegno di mantenimento a carico del padre.
La Corte d’Appello di Bologna aveva però rigettato il reclamo, osservando che il rimedio contro i provvedimenti provvisori e urgenti serve a rimuovere soltanto le situazioni macroscopicamente ingiuste o erronee, senza trasformarsi in un nuovo giudizio di merito. Nel merito, aveva ritenuto che l’elevata conflittualità tra i genitori fosse pregiudizievole per la crescita dei figli e che le difficoltà incontrate nella gestione della loro frequenza scolastica confermassero la necessità di un intervento dei servizi sociali.
La madre aveva quindi proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi centrati soprattutto sulla denunciata omessa considerazione di una situazione di violenza domestica e sulla ritenuta violazione delle norme interne e sovranazionali invocate a tutela dei minori e del genitore vulnerabile.
L’ordinanza n. 20754 del 18 giugno 2026
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso e li ha dichiarati inammissibili. Il punto centrale del ragionamento è stato il mancato confronto della ricorrente con la reale ratio decidendi della Corte d’Appello.
In primo luogo, la Cassazione ha ricordato che il giudice del reclamo sui provvedimenti temporanei e urgenti non è chiamato a svolgere un nuovo e ampio accertamento istruttorio, ma a intervenire nei limiti in cui l’intervento sia indispensabile per correggere situazioni manifestamente errate. La ricorrente, secondo la Corte, non aveva censurato in modo specifico questa premessa, preferendo invece insistere sulla diversa qualificazione della vicenda come ipotesi di violenza di genere.
In secondo luogo, la Corte ha osservato che la decisione impugnata non si fondava soltanto sulla qualificazione della conflittualità tra i genitori, ma anche su un dato concreto e attuale di pregiudizio per i minori: la segnalazione delle difficoltà scolastiche dei figli collocati presso la madre. Questo elemento era stato valorizzato come indice di una situazione critica per la crescita e per l’educazione dei minori e, quindi, come giustificazione dell’affidamento provvisorio ai servizi sociali.
Da qui il rilievo decisivo: la misura non è stata letta come una sanzione nei confronti di uno dei genitori, né come una negazione dei pregiudizi allegati dalla madre, ma come uno strumento di protezione del preminente interesse dei minori. Proprio perché il ricorso non si confrontava con tale impostazione, la Suprema Corte ne ha disposto l’inammissibilità.
La Corte ha poi compensato integralmente le spese di lite, tenuto conto della natura dei diritti coinvolti, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
La massima
I minori possono essere affidati ai servizi sociali quando la madre non li manda a scuola per via dei conflitti con il padre.