Con l’ordinanza n. 17136 del 31 maggio 2026, la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, si è pronunciata in contratto di pacchetto turistico, precisando che la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, quando non dipende dal viaggiatore e incide in modo decisivo sulla finalità turistica, può determinare l’estinzione dell’obbligazione e del contratto per irrealizzabilità della causa concreta, con conseguente applicazione dei rimedi restitutori; né la presenza di una copertura assicurativa né la disciplina del recesso prevista dall’articolo 41 del codice del turismo, che opera su un piano distinto, possono escludere di per sé la rilevanza giuridica dell’evento sopravvenuto sul piano causale.
Il caso
Due viaggiatori avevano acquistato da un operatore turistico due distinti pacchetti per un soggiorno all’estero.
Poco prima della partenza, una sopravvenuta patologia insorta in capo a una persona strettamente connessa a uno dei partecipanti aveva reso impossibile, in concreto, la fruizione del viaggio.
I viaggiatori avevano quindi comunicato la volontà di sciogliersi dal contratto e avevano chiesto la restituzione integrale di quanto pagato, sostenendo che l’evento sopravvenuto avesse inciso sulla possibilità stessa di utilizzare la prestazione turistica.
La società convenuta aveva invece opposto che si trattasse di un recesso del consumatore, soggetto alle spese di cancellazione previste dalle condizioni contrattuali, e aveva richiamato anche l’esistenza di una polizza assicurativa contro il rischio di annullamento. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, invece, la decisione era stata riformata con il rigetto delle richieste dei viaggiatori.
Il giudizio è quindi approdato in Cassazione.
L’ordinanza n. 17136 del 31 maggio 2026
La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha chiarito, anzitutto, che nel contratto di pacchetto turistico la “finalità turistica” non è un elemento accessorio, ma un tratto essenziale della causa concreta del negozio.
Proprio perché la vacanza “tutto compreso” è costruita per realizzare uno scopo di piacere, svago e relax, occorre verificare in concreto se un evento sopravvenuto abbia reso inutile, per il viaggiatore, la prestazione acquistata.
La Corte ha così distinto l’impossibilità di esecuzione della prestazione da parte del professionista dall’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore: anche quando il servizio turistico resti astrattamente eseguibile, può comunque venire meno l’interesse del viaggiatore a riceverlo, con conseguente irrealizzabilità della causa concreta e estinzione del rapporto.
Muovendo da questo principio, la Cassazione ha censurato l’impostazione del giudice di appello, che aveva ricondotto la vicenda alla sola disciplina del recesso del turista e alle relative spese di cancellazione, senza svolgere il necessario accertamento sulla reale incidenza dell’evento sopravvenuto sulla finalità turistica.
Secondo la Corte, l’articolo 41 del codice del turismo regola lo scioglimento volontario del vincolo su iniziativa del viaggiatore e non esaurisce la diversa ipotesi dell’impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione, che opera su un piano autonomo.
Del pari, la presenza di una copertura assicurativa non basta, da sola, a degradare la vicenda a semplice rinuncia o a spostare integralmente il problema sul rapporto con l’assicuratore: il primo passaggio decisivo resta sempre la verifica della causa concreta del contratto e dell’effettivo venir meno dell’interesse creditorio.
Per queste ragioni, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di merito per un nuovo esame, da compiere alla luce del principio secondo cui la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, se non imputabile al viaggiatore e tale da rendere irrealizzabile la finalità turistica, integra autonoma causa di estinzione dell’obbligazione e del contratto, con i conseguenti rimedi restitutori.
La massima
In tema di contratto di pacchetto turistico, la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, non imputabile al viaggiatore e incidente in modo decisivo sulla finalità turistica, integra autonoma causa di estinzione dell’obbligazione e del contratto per irrealizzabilità della causa concreta, con applicazione dei conseguenti rimedi restitutori, senza che l’esistenza di una copertura assicurativa, né la disciplina del recesso prevista dall’articolo 41 del codice del turismo, che opera su un piano distinto, possano di per sé elidere la rilevanza giuridica dell’evento sopravvenuto sul piano della causa del contratto