Con ordinanza n. 10925 del 23 aprile 2024, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. II Civile, si è pronunciata in materia di condominio, con particolare focus al corretto posizionamento delle telecamere di sorveglianza che inquadra anche il portone di ingresso.
Il caso
Nell’ambito di una controversia tra più soggetti, gli originari attori convenivano in giudizio taluni condomini al fine di far accertare al Giudice di prime cure che il loro fondo non era gravato da servitù di passaggio veicolare né di parcheggio, bensì solo da servitù di passaggio pedonale e chiedevano, altresì, che i convenuti venissero condannati a rimuovere la telecamera di sorveglianza installata sul balcone di proprietà, la quale puntava in direzione del portone di ingresso.
Il Tribunale rigettava le domande mentre, la Corte d’Appello di Campobasso, in accoglimento parziale del ricorso, confermava la libertà del fondo dalla servitù di di passaggio carrabile e di parcheggio e condannava il convenuto (erede unico a seguito della dipartita delle parti originarie nelle more del giudizio di appello) a rimuovere la telecamera di sorveglianza.
Avverso la pronuncia di secondo grado, il convenuto proponeva ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi.
In particolare, il ricorrente deduceva:
- Omesso esame di un fatto controverso e decisivo per ciò che concerne il preteso diritto di transito sui vialetti di accesso al fabbricato;
- Violazione degli artt. 324 e 2909, c.c., sull’assunto che la statuizione in sede possessoria costituisse giudicato esterno al quale la Corte non si era adeguata;
- Omesso esame di un fatto decisivo in ordine all’intervenuta usucapione del diritto di parcheggio;
- Violazione degli artt. 161 e ss. del c.d. codice privacy nonché dell’art. 615 bis, c.p.
L’ordinanza n. 10925 del 23 aprile 2024
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, accoglieva il primo motivo di ricorso in ordine alla sussistenza del contratto di divisione di cui si era sicuramente discusso nel corso del giudizio, precisando che la Corte di merito – cui appartiene il sindacato incensurabile – non aveva valutato il medesimo in termini restrittivi o estensivi in relazione al termine “transito”, al fine di comprendere se lo stesso dovesse essere interpretato quale passaggio solo pedonale od anche veicolare.
Di conseguenza, cassava sul punto la sentenza e rimetteva la questione alla Corte di Appello di Campobasso.
Gli Ermellini, inoltre, dichiaravano il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rispettivamente, manifestamente infondato, inammissibile ed infondato.
In particolare, per ciò che concerne il quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto la pretesa violazione del c.d. codice privacy e dell’art. 615 bis, c.p., la Suprema Corte ha precisato che, ai sensi della normativa richiamata, il singolo condomino è tenuto ad installare le telecamere in modo da riprendere esclusivamente il proprio spazio privato.
Pertanto, l’angolo di ripresa deve essere limitato alla sola porta di case e non all’intero pianerottolo o alla strada, ovvero al proprio posto auto e non alla totalità del garage e via discorrendo.
Da ultimo, precisato che alle medesime disposizioni di legge soggiacciono i videocitofoni e qualsiasi altra apparecchiatura che rilevi immagini o suoni, anche tramite registrazioni, il Supremo Consesso ha rigettato il ricorso in quanto – nel caso di specie – la telecamera inquadrava il protone di ingresso all’intero condominio nonché parte del viale circostante il condominio stesso.
La massima
“In materia condominiale, va rimossa la telecamera di sorveglianza che inquadra anche il portone di ingresso. L’angolo di ripresa dell’apparecchio, infatti, deve essere sempre limitato alla proprietà di chi lo ha installato senza invadere spazi di altri privati”.