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Assicurazione della responsabilità civile: ai fini dell’indennizzo non è necessario che il credito del terzo danneggiato sia liquido ed esigibile

Con l’ordinanza n. 13897 del 20 maggio 2024, la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, si è pronunciata in materia di assicurazione della responsabilità civile precisando che l’obbligo di tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare al terzo non può dirsi sussistere solo in riferimento al tempo in cui diviene liquido ed esigibile il credito del terzo danneggiato.

Il caso

Una società assicuratrice proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello territorialmente competente nei confronti del professionista, emessa in un giudizio instaurato dall’intimato nei confronti del proprio assicuratore per ottenere l’indennizzo correlato alla responsabilità civile presso terzi per l’esercizio della professione di avvocato.

L’intimato resisteva con controricorso.

La Corte d’Appello aveva rigettato il gravame della società assicuratrice in relazione all’art. 1917 c.c., che sancisce l’obbligo dell’assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l’assicurato.

Ai fini della valutazione del danno da indennizzare teneva conto del fatto che l’assicurato aveva denunciato il sinistro alla propria assicurazione lo stesso giorno in cui aveva ricevuto dai clienti la prima richiesta di risarcimento per tutti i danni conseguenti alla mancata difesa, immediatamente trasmessa all’assicurazione, alla quale aveva, altresì, sollecitato l’intervento.

L’Ordinanza n. 13897 del 20 maggio 2024

Con un unico motivo articolato ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la compagnia assicuratrice denunciava la violazione e la falsa applicazione di cui all’art. 1917 c.c. in riferimento al capo della sentenza impugnata che ha rigettato l’eccezione di non indennizzabilità del sinistro.

In partcolare, la compagnia rappresentava che al momento della proposizione dell’azione giudiziaria nei confronti dell’assicuratore, l’assicurato non aveva risarcito i danneggiati del danno loro cagionato quale responsabile civile per riferito suo errore professionale, e che il pagamento dell’indennizzo direttamente dall’assicuratore all’assicurato possa generare un suo ingiustificato arricchimento ove i terzi danneggiati omettessero di attivarsi.

La Cassazione ha ritenuto tale assunto infondato, affermando che la Corte d’Appello ha accertato l’inadempimento dell’assicuratore dopo la denuncia del sinistro effettuata dall’avvocato, suo assicurato per la responsabilità civile, nonché la debenza degli oneri e delle spese maturate a carico dei clienti del professionista in forza del pignoramento mobiliare conseguente al mancato pagamento delle somme precettare ai clienti del professionista.

L’inadempimento va ritenuto sussistente poiché l’assicuratore ha rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell’ordinaria diligenza professionale, ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato.

Da ultimo, la Suprema Corte ha precisato che non è necessario che il credito risarcitorio del terzo, oggetto dell’assicurazione per la responsabilità civile debba necessariamente essere liquido al tempo del pagamento dell’assicuratore nelle mani dell’assicurato o del terzo.

Nel caso in esame, una volta ricevuta la denuncia del sinistro l’assicuratore, in base al parametro dell’ordinaria diligenza professionale da valutarsi ex art. 1176, comma 2, c.c., è rimasto inerte rispetto al suo obbligo di tenere indenne l’assicurato.

Tale essendo l’obbligo di quanto questi deve pagare al terzo non può dirsi sussistere in riferimento al tempo in cui diviene liquido ed esigibile il credito del terzo danneggiato, laddove il fatto dannoso del responsabile civile non sia seriamente contestabile e l’assicuratore non si sia attivato dopo la comunicazione di sinistro ricevuta dall’assicurato.

Per questi motivi, la Corte rigettava l’unico motivo di ricorso, condannando la compagnia al pagamento delle spese.

La massima

nell’esecuzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, l’obbligo di tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare al terzo non può dirsi sussistere solo in riferimento al tempo in cui diviene liquido ed esigibile il credito. Laddove il fatto dannoso del responsabile civile non sia seriamente contestabile e l’assicuratore non si sia attivato per ulteriori accertamenti dopo la comunicazione di sinistro ricevuta dall’assicurato da quel momento sorge la responsabilità civile per l’avveramento del rischio da indennizzare”.

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