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Assicurazione: spetta alla Compagnia provare il dolo o la colpa in caso di denuncia tardiva del danno

Con l’ordinanza n. 19071 dell’11 luglio 2024, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione III Civile, si è pronunciata in materia di assicurazioni, precisando che la richiesta di risarcimento non può essere considerata tardiva per il solo fatto obiettivo della sua tempistica laddove non è provato il comportamento doloso o colposo dell’assicurato.

Il Caso

Una società proprietaria di un immobile conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bassano del Grappa la propria compagnia assicurativa al fine di richiedere ed ottenere il risarcimento del danno riportato dal tetto dell’immobile medesimo, a seguito di un temporale con grandine occorso il 13 agosto 2009.

A sostegno della domanda, la società allegava di avere potuto accertare lo stato dell’immobile soltanto nei primi giorni del successivo mese di ottobre, in quanto l’immobile, occupato dagli inquilini, era stato ad essi riconsegnato alla fine del mese di settembre.

La denuncia del sinistro veniva dunque effettuata a mezzo fax il 16 ottobre 2009, cui conseguiva un sollecito successivo poiché la medesima restava inevasa.

La compagnia assicurativa, si costituiva in giudizio affermando di avere ricevuto la denuncia di sinistro solo in data 26 maggio 2010, contestava la conformità della copia del fax all’originale ed eccepiva la decadenza dell’assicurato dalla garanzia conseguente al ritardo della denuncia nonché in ragione della condotta dolosa del medesimo assicurato.

All’esito del giudizio, il Tribunale di Venezia, che nelle more aveva incorporato il Tribunale di Bassano del Grappa, rigettava la domanda e condannava la società attrice al pagamento delle spese processuali.

L’originario attore, dunque, ricorreva in appello, nondimeno la Corte territoriale confermava integralmente la statuizione di primo grado.

In particolare, la Corte d’Appello di Venezia, quanto al fax, rilevava che la società attrice avesse prodotto in giudizio solo una copia del rapporto di trasmissione e null’altro, nonostante l’espressa contestazione formulata dalla compagnia assicurativa: per conseguenza, riteneva effettuata la denuncia di sinistro solo in data 22 febbraio 2010 e, dunque, all’atto del sollecito.

Concludendo per il rigetto del ricorso, la Corte riteneva dirimente la circostanza per cui non risultasse provato che nella data del sinistro fosse effettivamente occorso un temporale con grandine, nonostante il ctu avesse rilevato la vetustà del tetto.

La società, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione affidato a sette motivo.

La Corte accoglieva i primi due, e riteneva assorbiti il motivi dal n. 3 al n. 7.

L’Ordinanza n. 19071 dell’11 luglio 2024

Con il primo motivo di ricorso, la società proprietaria dell’immobile danneggiato denunciava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2712, c.c. nella parte in cui la Corte aveva ritenuto inutilizzabile il documento tele/fax del 16 ottobre 2009 di denuncia del sinistro, non avendo fatto ricorso ad altri elementi, anche presuntivi, tesi al superamento della contestazione mossa dalla compagnia assicurativa.

Con il secondo motivo di ricorso, invece, il ricorrente denunciava la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1913 e 1915, c.c., in relazione all’art. 31 delle condizioni generali del contratto, nella parte in cui la Corte riteneva tardiva la denuncia presentata il 25 febbraio 2010 rispetto al termine di 5 giorni contrattualmente previsto.

Quanto alla prima doglianza, la Corte di Cassazione, premesso che il rapporto di telefax si sostanzia in una riproduzione meccanica di per sé priva di un originale e che, pertanto, presenta l’efficacia probatoria di cui all’art. 2712, c.c., ha ritenuto fondato il ricorso poiché la Corte territoriale non aveva ritenuto validi i rilievi di parte ricorrente solo implicitamente e senza fare ricorso alla prova presuntiva.

Per vero, gli Ermellini, richiamando precedente giurisprudenza sul tema, hanno chiarito che il giudice di merito che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità all’originale non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria delle copie, essendo necessario valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, ivi inclusi quelli presuntivi.

In merito alla seconda doglianza, il Supremo Consesso ha ritenuto censurabile la decisione della Corte territoriale in quanto la stessa nulla aveva statuito circa le ragioni della presta tardività della denuncia di sinistro e, dunque, nulla in tema di dolo o colpa dell’assicurato, precisando che l’onere probatorio, in entrambi i casi, è costituito in capo alla compagnia assicurativa.

Sulla scorta di dette motivazioni, la Suprema Corte di Cassazione accoglieva i primi due motivi di ricorso, strettamente collegati tra loro e dichiarava assorbiti i restanti motivi.

Le Massime  

il giudice di merito che escluda in concreto l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva”.

Affinché l’assicurato possa ritenersi inadempiente all’obbligo, imposto dall’art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all’assicuratore, occorre accertare se l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l’assicurato perde il diritto all’indennità, ai sensi dell’art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l’onere probatorio grava sull’assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l’intento fraudolento dell’assicurato e, nella seconda, che l’assicurato volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo ed il pregiudizio sofferto”.

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