Con l’ordinanza n. 31856 dell’11 dicembre 2024, la Suprema Corte di Cassazione, II Sezione Civile, si è pronunciata in materia responsabilità di diritto di famiglia, con particolare focus sulle obbligazioni assunte da uno solo dei coniugi.
Il caso
Una sig.ra agiva in giudizio avverso il proprio figlio nonché la moglie di questi al fine di richiedere ed ottenere una somma di poco superiore ad €. 150.000,00 che la medesima aveva mutuato ai coniugi onde consentire loro l’acquisto della casa familiare.
La moglie impugnava la sentenza del Tribunale innanzi alla Corte d’Appello di Roma che, in accoglimento della domanda, rigettava la pretesa della mutante.
In particolare, la Corte territoriale aveva rilevato quanto segue:
- colui che chiede la restituzione di somma che affermi essere stata data a mutuo, oltre alla consegna, deve provare il titolo, ancor più in ambito familiare;
- la scrittura dell’11/6/2004, con la quale il figlio riconosceva il debito era priva di valore nei confronti della moglie, la quale, non solo non ha l’aveva sottoscritta, ma l’aveva anche contestata e il riconoscimento di uno dei debitori solidali non produce effetto nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 1309 cod. civ., né risultava che avesse rilasciato procura al marito;
- peraltro, nel regime di comunione legale dei beni, il debito contratto da uno dei coniuge, seppure allo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia, non pone l’altro coniuge nella veste di debitore solidale, di talché non v’è vincolo di solidarietà.
La sig.ra proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione, sulla base di 3 motivi.
L’ordinanza n. 31856 dell’11 dicembre 2024
In particolare, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente eccepiva che la nuora non poteva essere considerata terza estranea al rapporto bensì parte sostanziale del medesimo per avere beneficiato del mutuo ai fini dell’acquisto della casa familiare.
Gli Ermellini, in breve, esaminato il ricorso, dichiaravano il primo motivo in parte inammissibile ed in parte infondato.
In ordine a tale ultimo aspetto, invero, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che nella disciplina del diritto di famiglia, in relazione alle obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi nell’interesse della famiglia, il creditore che, ai sensi dell’art. 189 cod. civ., voglia agire anche nei confronti del coniuge dello stipulante, deve dimostrare non solo che il convenuto è coniuge dello stipulante, ma anche che i beni della comunione non sono sufficienti ad estinguere l’obbligazione e che l’unico debitore principale, il coniuge stipulante, non abbia adempiuto l’obbligazione, assunta esclusivamente a suo carico.
Nel caso di specie, invece, non risultava neppure essere stato prospettato che i beni della comunione non fossero sufficienti ad estinguere l’obbligazione.
La massima
“nella disciplina del diritto di famiglia, in relazione alle obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi nell’interesse della famiglia, il creditore che, ai sensi dell’art. 189 cod. civ., voglia agire anche nei confronti del coniuge dello stipulante, deve dimostrare non solo che il convenuto è coniuge dello stipulante, ma anche che i beni della comunione non sono sufficienti ad estinguere l’obbligazione e che l’unico debitore principale, il coniuge stipulante, non abbia adempiuto l’obbligazione, assunta esclusivamente a suo carico”.