Con l’ordinanza n. 2814 del 5 febbraio 2025, la Suprema Corte di Cassazione, II Sezione Civile, si è pronunciata in materia condominiale, prescrivendo la validità della delibera condominiale che autorizza l’amministratore a stipulare una polizza assicurativa a copertura delle spese legali in quanto la stessa non incide sui diritti individuali dei condomini poiché l’obbligo di concorrere al pagamento del premio risponde ad una causa meritevole di tutela
Il caso
Con citazione innanzi al Giudice di Pace di Forlì, una condomina conveniva in giudizio il Condominio al fine di richiedere ed ottenere l’annullamento di una delibera condominiale relativa all’approvazione della stipula di un polizza assicurativa per la tutela delle spese legali del Condominio medesimo.
L’attrice sosteneva, in particolare, che la stipula non rientrasse nei poteri dell’assemblea che incidesse sui diritti individuali dei condomini, compromettendo il diritto di dissociarsi dalle iniziative giudiziarie intraprese nell’interesse del Condominio in quanto la medesima polizza avrebbe posto le spese di lite anche in capo ai dissenzienti in via indiretta.
Il Giudice di Pace di Forlì accoglieva la domanda di parte attrice.
Proposto ricorso innanzi al Tribunale di Forlì, questi accoglieva l’appello del Condominio riformando la sentenza del Giudice di Pace.
La condomina, pertanto, presentava ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo
L’ordinanza n. 2814 del 5 febbraio 2025
La ricorrente, in particolare, sosteneva che il Tribunale avesse disatteso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i condomini che vogliono tutelarsi dagli oneri derivanti da eventuali cause ben possono farlo a titolo personale in sede assembleare sicché non rientrerebbe nei poteri dell’assemblea obbligare assenti e dissenzienti al pagamento del premio assicurativo.
Dopo attenta disamina del ricorso, la Suprema Corte ha dichiarato il medesimo inammissibile.
Ad ogni modo, gli Ermellini hanno precisato che l’assemblea di condominio può validamente autorizzare l’amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condomini.
Per vero, la deliberazione assembleare di approvazione della polizza spese legali non è contraria all’art. 1132 c.c., che si limita a contemplare l’esonero del dissenziente dalla responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza, e dunque esclude l’onere di partecipare alla sola rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso d’esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciandone tuttavia immutato, nell’inverso caso d’esito della lite favorevole per il condominio, l’onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte.
Ciò posto, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso non ravvisando alcuna violazione di legge e non potendo la medesima sindacare il merito della discrezioanlità espressa dall’assemblea condominiale quale organo di quel peculiare ente di gestione che è il Condominio
La massima
“In materia condominiale è valida la delibera dell’assemblea condominiale che autorizza l’amministratore a stipulare un’assicurazione per le spese legali. La polizza non incide sui diritti individuali dei condomini perché l’obbligo di concorrere al modesto pagamento del premio risponde a una causa meritevole di tutela”