Con l’ordinanza n. 17204 del 26 giugno 2025, la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, si è pronunciata in materia di risarcimento ex art. 2052 c.c., precisando che ai fini della responsabilità civile nella zuffa canina è necessario prendere in considerazione il comportamento dell’animale che l’ha innescata: laddove uno di essi si è introdotto senza guinzaglio e museruola in un giardino di proprietà privata innesca una serie causale per cui la sua azione è causa dell’evento dannoso, a meno che non vi sia una causa sopravvenuta di per sé sola in grado di cagionare l’evento, in quanto autonoma, eccezionale e atipica rispetto alla stessa serie causale già in essere.
Il caso
La vicenda nasce da un episodio piuttosto comune ma dalle conseguenze significative. In una serata del novembre 2011, un cane, privo di guinzaglio e museruola, si è introdotto nel giardino privato di un uomo, dove si trovava già il cane di quest’ultimo. Ne è scaturita una zuffa tra i due animali. Nel tentativo di separarli, il padrone di casa è stato morso a una mano, riportando una grave lesione: l’amputazione della falange distale del secondo dito della mano sinistra.
La vittima ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno subito, fondando la propria pretesa sulla responsabilità del proprietario dell’animale, ai sensi dell’art. 2052 del Codice Civile, che prevede la responsabilità oggettiva del proprietario per i danni causati dal proprio animale. Tuttavia, il convenuto ha negato di essere proprietario del cane.
Il Tribunale ha dato ragione all’attore, condannando il convenuto. La Corte d’Appello, in secondo grado, ha invece ribaltato la decisione, ritenendo non provato che il morso fosse stato sferrato dal cane estraneo e non da quello dell’attore stesso.
L’ordinanza n. 17204 del 26 giugno 2025
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha ribaltato la decisione d’appello, richiamando importanti principi in tema di nesso causale e responsabilità per fatto dell’animale.
Secondo la Suprema Corte, il fatto che un cane, senza guinzaglio né museruola, si sia introdotto in un giardino privato già popolato da un altro cane, ha dato origine a una catena causale di eventi culminata con il morso. L’azione di ingresso abusivo e incontrollato nel giardino altrui costituisce, di per sé, un comportamento idoneo a generare una situazione pericolosa, che poi si è effettivamente verificata.
È dunque irrilevante, ai fini della responsabilità, stabilire con certezza quale cane abbia morso. Ciò che conta è che la zuffa – e, di conseguenza, l’evento dannoso – siano stati innescati dall’introduzione del cane del convenuto nell’area privata.
Solo la presenza di una causa autonoma, eccezionale e atipica, idonea da sola a interrompere la serie causale (c.d. causa sopravvenuta autonoma), avrebbe potuto escludere la responsabilità del proprietario dell’animale. Nel caso concreto, tale causa non è stata ravvisata.
La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassando la sentenza d’appello e rinviando la causa a una diversa sezione della Corte d’Appello di Roma per un nuovo esame.
La massima
“Ai fini della responsabilità civile nella zuffa canina è necessario prendere in considerazione il comportamento dell’animale che l’ha innescata: laddove uno di essi si è introdotto senza guinzaglio e museruola in un giardino di proprietà privata innesca una serie causale per cui la sua azione è causa dell’evento dannoso, a meno che non vi sia una causa sopravvenuta da sé sola in grado di cagionare l’evento, solo in quanto autonoma, eccezionale e atipica rispetto alla stessa serie causale già in essere.”