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Quando la scuola deve “prendere per mano”: la Cassazione condanna il Ministero per la caduta dell’alunna disabile

Con l’ordinanza n. 28269 del 24 ottobre 2025, la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, si è pronunciata in materia di risarcimento del danno in favore dell’alunno disabile che cade per le scale nell’istituto, precisando che l’allieva con difficoltà motorie deve essere accompagnata per mano dalla maestra.

Il caso

Una studentessa con disabilità psicomotoria frequentava la scuola media statale di una città lucana. Durante una normale giornata di lezione, mentre si recava con la classe al laboratorio di scienze, la giovane cadde lungo la scalinata interna dell’istituto, riportando una frattura al femore.

L’episodio avvenne alla presenza dell’insegnante di sostegno e dell’assistente educativa.

I genitori, agendo in proprio e per conto della figlia, citarono in giudizio il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto comprensivo, sostenendo che la scuola non aveva adottato tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dell’alunna, la quale – data la sua condizione – avrebbe dovuto essere costantemente assistita nei movimenti più complessi, come il salire o scendere le scale.

Il Tribunale di primo grado accolse la domanda e condannò il Ministero al risarcimento dei danni, ritenendo sussistente una responsabilità per difetto di vigilanza.

La Corte d’Appello confermò la decisione, sottolineando che la caduta era prevedibile e che la minore, pur deambulando in autonomia, presentava note difficoltà nella coordinazione motoria.

Pertanto, sarebbe stato necessario un accompagnamento fisico da parte dell’insegnante o dell’assistente.

Il Ministero propose ricorso per Cassazione, contestando l’attribuzione della responsabilità e lamentando, tra l’altro, un’errata interpretazione del nesso causale e una scorretta valutazione delle prove.

L’ordinanza n. 28269 del 24 ottobre 2025

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, confermando la decisione dei giudici di merito. Nel motivare la propria pronuncia, la Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di responsabilità scolastica.

Innanzitutto, quando un alunno si procura da sé un danno, la responsabilità dell’amministrazione scolastica non rientra nell’ambito dell’art. 2048 c.c. (responsabilità per fatto altrui), ma deve essere inquadrata nell’art. 1218 c.c., ossia come responsabilità contrattuale.

La scuola, infatti, assume nei confronti degli studenti un vero e proprio obbligo di protezione e vigilanza, derivante dal rapporto educativo e formativo.

Ciò significa che l’istituto deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e che l’evento è dipeso da una causa non imputabile, come un fatto fortuito o imprevedibile.

Nel caso di specie, invece, la Corte ha ritenuto che la caduta fosse un evento prevedibile, data la conoscenza delle difficoltà motorie dell’alunna.

Proprio per questa ragione, l’insegnante avrebbe dovuto adottare misure di vigilanza più intense, accompagnando fisicamente la ragazza nella discesa delle scale.

La Cassazione ha inoltre precisato che gli istituti scolastici, pur dotati di autonomia amministrativa, non sono soggetti giuridicamente autonomi rispetto allo Stato.

La legittimazione passiva nelle controversie di questo tipo resta dunque in capo al Ministero dell’Istruzione.

La massima

«Il Ministero deve risarcire i danni che ha avuto l’alunna “speciale” cadendo per le scale. Infatti, l’allieva con difficoltà motorie deve essere accompagnata per mano dalla maestra»

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