Con l’ordinanza n. 28853 del 31 ottobre 2025, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata in materia di sanzioni disciplinari ai docenti, precisando che il docente che, in occasione di una commemorazione pubblica sulla Shoah, interrompe la rappresentazione contestando davanti agli studenti i fatti e i numeri relativi alle vittime dello sterminio, pone in essere una condotta lesiva dell’immagine dell’istituzione scolastica e del rapporto fiduciario con studenti e famiglie, legittimando la sanzione disciplinare della sospensione.
Il caso
La vicenda trae origine da un episodio avvenuto nel corso di una rappresentazione teatrale dedicata alla Shoah, organizzata in un istituto scolastico in occasione del Giorno della Memoria.
Durante l’evento, un docente interveniva interrompendo la rappresentazione per contestare pubblicamente, ad alta voce e di fronte agli studenti, i fatti e i numeri relativi alle vittime dello sterminio.
Tale comportamento veniva ritenuto dall’Amministrazione scolastica gravemente lesivo dell’immagine dell’istituzione e incompatibile con i doveri di correttezza e responsabilità propri della funzione docente.
A seguito dell’accertamento disciplinare, al professore veniva irrogata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque mesi.
Impugnato il provvedimento davanti al Tribunale di Milano, il ricorso veniva respinto; decisione confermata anche dalla Corte d’Appello, la quale ribadiva la gravità della condotta e la piena proporzionalità della sanzione.
Il docente proponeva infine ricorso per Cassazione.
L’ordinanza n. 28853 del 31 ottobre 2025
La Suprema Corte, investita della questione, ha rigettato integralmente il ricorso.
In primo luogo, ha dichiarato inammissibile la doglianza del docente relativa alla mancata ammissione delle prove richieste, evidenziando come nel giudizio di Cassazione sia onere del ricorrente indicare specificamente le prove non ammesse e dimostrarne la decisività.
La Corte ha ricordato che il giudizio di legittimità non costituisce un terzo grado di merito e che spetta al giudice di primo e secondo grado la selezione e la valutazione delle prove rilevanti ai fini della decisione.
Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla presunta violazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, la Corte ha ritenuto infondata la censura.
I giudici di legittimità hanno chiarito che, pur non potendo i precedenti disciplinari essere considerati ai fini della recidiva oltre il biennio, essi possono comunque essere valutati come elementi di contesto idonei a confermare la gravità complessiva della condotta.
La Cassazione ha sottolineato che il comportamento del docente, oltre a essere contrario ai principi di correttezza e responsabilità, comprometteva il rapporto fiduciario con la comunità scolastica e l’immagine pubblica dell’istituzione, elementi fondamentali per la funzione educativa e formativa dell’insegnante.
In conclusione, la Suprema Corte ha confermato la proporzionalità della sospensione disciplinare, ritenendola coerente con la gravità del comportamento e con l’esigenza di tutelare il prestigio e la credibilità del sistema scolastico.
La massima
“Il docente che, in occasione di una commemorazione pubblica sulla Shoah, interrompe la rappresentazione contestando davanti agli studenti i fatti e i numeri relativi alle vittime dello sterminio, pone in essere una condotta lesiva dell’immagine dell’istituzione scolastica e del rapporto fiduciario con studenti e famiglie. Tale comportamento, in ragione della sua gravità e della violazione dei doveri di responsabilità e correttezza connessi alla funzione docente, legittima l’adozione di una sanzione disciplinare consistente nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo significativo, risultando proporzionata rispetto agli obblighi esemplari e formativi propri della funzione educativa.”