Con l’ordinanza n. 16637 del 27 maggio 2026, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di assegno di mantenimento, precisando che le elargizioni ricevute dal coniuge obbligato dai propri genitori o da altri terzi, anche quando siano regolari, sistematiche e continuate dopo la separazione, non costituiscono reddito ai sensi dell’articolo 156, comma 2, c.c. né possono essere considerate altre circostanze rilevanti ai fini della valutazione della capacità contributiva, perché il loro carattere liberale e non obbligatorio non consente di attribuire loro una stabilità reddituale proiettata nel tempo; diverso è invece il caso degli incrementi patrimoniali definitivi, come l’acquisto di un’eredità, che accrescono in modo permanente il patrimonio dell’obbligato.
Il caso
La vicenda prende avvio dal ricorso per separazione personale presentato dal marito davanti al Tribunale di Genova, con richiesta di addebito alla moglie.
Poco dopo, anche la moglie proponeva un autonomo ricorso, a sua volta chiedendo la separazione con addebito al marito.
Riuniti i procedimenti, il Tribunale pronunciava la separazione, respingeva entrambe le domande di addebito, disponeva l’affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e poneva a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento dei figli, oltre alle spese straordinarie, negando però l’assegno di mantenimento per il coniuge.
La moglie impugnava la decisione davanti alla Corte di appello di Genova, contestando sia il mancato addebito della separazione sia il rigetto della domanda di assegno.
La Corte di appello accoglieva parzialmente il gravame e riconosceva in favore della donna un assegno di mantenimento mensile, ritenendo che l’attività commerciale del marito avesse mostrato una maggiore redditività rispetto al passato, che alcuni flussi di denaro privi di causale specifica facessero presumere proventi non dichiarati e che il ricorrente beneficiasse anche di consistenti elargizioni periodiche da parte della madre.
Il marito proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito rilievo a entrate non attuali, a elargizioni familiari e a un patrimonio non redditizio, nonché che avesse fondato la decisione su elementi presuntivi privi di adeguato supporto.
La moglie resisteva con controricorso.
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.
L’ordinanza n. 16637 del 27 maggio 2026
La Cassazione muove dall’articolo 156 c.c., che collega la misura dell’assegno di mantenimento alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
Su questo terreno, la Corte ribadisce un principio già consolidato: le elargizioni di natura liberale provenienti dai genitori o da terzi, anche quando siano regolari e continuative, non possono essere trattate come reddito in senso proprio, perché non derivano da un’obbligazione giuridica né da una fonte patrimoniale stabile e irrevocabile.
Secondo la Suprema Corte, ciò vale anche quando tali aiuti economici siano ricevuti dal coniuge obbligato al pagamento dell’assegno.
La loro eventuale continuità non basta a mutarne la natura, perché resta decisivo il fatto che si tratti di attribuzioni meramente liberali e dunque revocabili, incapaci di garantire una stabilità reddituale futura.
Diversa è invece la situazione degli incrementi patrimoniali definitivi, come l’acquisto di un’eredità, che producono un arricchimento permanente e non revocabile e, proprio per questo, assumono rilievo nella valutazione complessiva delle condizioni economiche dell’obbligato.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto non condivisibile il ragionamento seguito dai giudici di merito, i quali avevano dato peso determinante alle somme erogate dalla madre del ricorrente.
Per la Cassazione, invece, la capacità contributiva deve essere valutata alla luce di un reddito effettivo e stabile, non di un apporto economico fondato su liberalità altrui e dunque privo di quella consistenza temporale che il sistema richiede per giustificare l’obbligo di mantenimento.
La massima
In tema di determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di separazione personale, le elargizioni ricevute dal coniuge obbligato dai propri genitori o da altri terzi – ancorché regolari, sistematiche e continuate anche dopo la separazione – non costituiscono “reddito” ai sensi dell’articolo 156, comma 2, Cc, né possono essere qualificate come “altre circostanze” rilevanti ai fini della valutazione della capacità contributiva dell’obbligato, in quanto il loro carattere liberale e non obbligatorio le rende inidonee a integrare un elemento di stabilità reddituale proiettato nel tempo futuro; diversamente, rilevano a tal fine gli incrementi patrimoniali definitivi – quali l’acquisto di un’eredità – idonei ad accrescere in modo permanente e non revocabile il patrimonio del soggetto obbligato.