Con l’ordinanza n. 22647 del 3 luglio 2026, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata in materia di pubblico impiego, precisando che la nomina di un dirigente o responsabile esterno non può avvenire se il Comune dispone già di professionalità equivalenti al proprio interno. Inoltre, la motivazione dell’atto di conferimento è essenziale perché consente di verificare il rispetto di tale vincolo, anche ai fini del controllo della Corte dei Conti.
Il caso
Un architetto dipendente comunale, inquadrato come funzionario direttivo, contestava il conferimento dell’incarico di responsabile dell’assetto del territorio a un soggetto esterno, sostenendo di possedere i requisiti necessari e lamentando che il Comune non avesse effettuato alcuna comparazione con il personale interno né un interpello tra i dipendenti.
Chiedeva quindi il risarcimento del danno da perdita di chance.
Tribunale e Corte d’appello respingevano la domanda ritenendo sufficiente la previsione statutaria. Il dipendente ricorreva in Cassazione.
L’ordinanza n. 22647 del 3 luglio 2026
La Cassazione ha ricordato che la disciplina del pubblico impiego e quella del TUEL devono essere lette congiuntamente.
La previsione statutaria che consente incarichi a tempo determinato non elimina il principio generale dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001: prima di nominare un esterno l’amministrazione deve verificare l’assenza di professionalità equivalenti nei propri ruoli.
Tale regola vale anche per i Comuni privi di dirigenti quando vengono attribuite posizioni organizzative.
La motivazione dell’atto serve a dimostrare che tale verifica è stata realmente svolta e permette anche il controllo della Corte dei conti.
Lo statuto comunale costituisce una condizione ulteriore per il conferimento, ma non può derogare alla legge. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio.
La massima
“In tema di pubblico impiego, è illegittima la nomina di un dirigente esterno se il personale è rinvenibile nei ruoli del Comune. La motivazione del provvedimento, inoltre, è funzionale alla verifica esterna del rispetto del vincolo anche ai fini del controllo della Corte dei Conti”.