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La prova del contratto di assicurazione non passa solo dalla polizza: la Cassazione apre agli altri documenti

Con l’ordinanza n. 23855 del 22 luglio 2026, la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, si è pronunciata in materia contrattuale, precisando che il requisito della forma scritta del contratto di assicurazione, richiesto ai fini della prova, non comporta che il rapporto possa essere dimostrato esclusivamente mediante la polizza: anche altri documenti provenienti dalle parti, come lo scambio di e-mail e la condotta complessiva dei contraenti, possono dimostrare esistenza e contenuto del contratto, mentre la valutazione della loro idoneità resta riservata al giudice di merito.

Il caso

Una compagnia assicuratrice conveniva in giudizio una società di trasporti chiedendo il pagamento del conguaglio del premio previsto da un contratto di assicurazione.

Secondo l’assicuratore, il premio era composto da una quota fissa e da una quota variabile calcolata sul fatturato.

La società convenuta contestava di aver sottoscritto quella specifica polizza, sostenendo invece di aver concluso un diverso contratto con premio esclusivamente fisso.

Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione.

Pur ritenendo inutilizzabile la polizza perché la sottoscrizione era stata validamente disconosciuta e non ne era stata chiesta la verificazione, la Corte territoriale riteneva provata l’esistenza e il contenuto del contratto attraverso lo scambio di e-mail e il comportamento complessivo delle parti, dal quale emergeva la clausola di regolazione del premio.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione.

L’ordinanza n. 23855 del 22 luglio 2026

La Cassazione ha respinto il ricorso principale, ricordando un orientamento consolidato secondo cui l’art. 1888 c.c. richiede la prova scritta del contratto di assicurazione, ma non impone che tale prova coincida necessariamente con la polizza.

Se quest’ultima non è utilizzabile, il rapporto può essere dimostrato mediante altri documenti provenienti dalle parti, compresa la corrispondenza elettronica, purché consentano di ricostruire con sufficiente certezza esistenza e contenuto del contratto.

La Corte ha inoltre evidenziato che stabilire se tali elementi siano sufficienti costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non riesaminabile in Cassazione, salvo i limitati casi di vizio di sussunzione manifesta o travisamento della prova.

È stato invece accolto il ricorso incidentale della compagnia assicuratrice, poiché la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi su due motivi relativi al quantum dovuto; la sentenza è stata quindi cassata con rinvio limitatamente a tale profilo.

La massima

In tema di contratto di assicurazione, il requisito della forma scritta previsto dall’articolo 1888 Cc ai fini della prova non impone che l’esistenza e il contenuto del contratto possano essere dimostrati esclusivamente mediante la polizza; ove quest’ultima sia stata validamente disconosciuta e non ne sia stata proposta la verificazione, il giudice di merito può ugualmente ritenere provato il rapporto assicurativo sulla base di altri documenti provenienti dalle parti – quali lo scambio di corrispondenza, anche elettronica, o la condotta complessiva tenuta dai contraenti – purché da essi sia possibile desumere l’esistenza e il contenuto del patto. L’accertamento circa la sufficienza o insufficienza di tali elementi probatori costituisce questione di fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, salvo che nei limiti del vizio di sussunzione manifesta o del travisamento della prova.

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