Con l’ordinanza n. 24981 del 3 settembre 2026, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata in materia di disoccupazione, precisando che il diritto alla NASpI può permanere nel periodo compreso tra il licenziamento e l’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, quando il rapporto di lavoro non sia stato concretamente ripristinato, con effettivo ritorno al lavoro e corresponsione della retribuzione. La sola ricostituzione giuridica del rapporto, derivante dalla sentenza che ordina la reintegrazione, non basta quindi a escludere lo stato di disoccupazione involontaria. Ne consegue che, per quel periodo, l’INPS non può chiedere automaticamente la restituzione della NASpI già corrisposta né sospenderne l’erogazione per il solo fatto che il lavoratore abbia successivamente scelto l’indennità sostitutiva. La Corte, tuttavia, distingue il periodo anteriore dall’esercizio dell’opzione da quello successivo, rispetto al quale l’opzione determina la risoluzione del rapporto e una condizione di disoccupazione non qualificabile come involontaria.
Il caso
La vicenda trae origine dal licenziamento collettivo intimato ai lavoratori con lettera del 10 novembre 2016. I lavoratori impugnavano il licenziamento davanti al Tribunale di Milano, che ne disponeva l’annullamento, ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro e condannava il datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’articolo 18, quarto comma, dello Statuto dei lavoratori. Successivamente, entrambi esercitavano il diritto di opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione prevista dall’articolo 18, terzo comma, dello stesso Statuto.
Nel frattempo, l’INPS contestava la legittimità della NASpI percepita nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2016 e il 30 aprile 2018, chiedendone la restituzione, e sospendeva l’erogazione dell’indennità a partire dal maggio 2018. I lavoratori sostenevano, invece, che la NASpI fosse dovuta, poiché, nonostante la pronuncia giudiziale di reintegrazione, non vi era stato un effettivo ripristino del rapporto sul piano concreto: non avevano ripreso l’attività lavorativa né percepito la relativa retribuzione.
Il Tribunale respingeva il ricorso, ritenendo che la reintegrazione conseguente alla sentenza avesse fatto venir meno il presupposto della NASpI e che l’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva avesse determinato una situazione di disoccupazione non involontaria. La Corte d’Appello confermava tale impostazione, distinguendo il periodo precedente all’opzione da quello successivo e ritenendo, in entrambi i casi, insussistenti i presupposti per la prosecuzione della prestazione.
I lavoratori ricorrevano quindi in Cassazione, contestando, tra l’altro, l’interpretazione delle norme sulla NASpI e richiamando la giurisprudenza della Corte relativa alla rilevanza della mancata reintegrazione effettiva e alla natura previdenziale della prestazione.
L’ordinanza n. 24981 del 3 settembre 2026
La Cassazione accoglie il ricorso nei termini indicati nella motivazione e muove innanzitutto dal primo nodo della controversia: stabilire se la sola reintegrazione disposta giudizialmente sia sufficiente a far venir meno il diritto alla prestazione previdenziale.
Sul punto, la Corte richiama le recenti pronunce delle Sezioni Unite nn. 23476 e 23876 del 2025, che hanno chiarito come il diritto al trattamento previdenziale venga meno soltanto quando si verifichi il concreto ripristino del sinallagma contrattuale, anche sotto il profilo economico. Non è quindi sufficiente il ripristino del rapporto sul piano giuridico, prodotto dalla sentenza che ordina la reintegrazione, se nella realtà il lavoratore non è tornato a lavorare e non ha ricevuto la retribuzione.
La ragione di tale impostazione risiede nella funzione della tutela previdenziale. La prestazione di disoccupazione è collegata a una situazione di fatto caratterizzata dalla mancanza di lavoro e di retribuzione, quando tale situazione sia involontaria. La legittimità o illegittimità del licenziamento opera su un piano distinto rispetto al rapporto previdenziale tra lavoratore e INPS: ciò che rileva, ai fini della prestazione, è la concreta permanenza della situazione di bisogno derivante dalla perdita della retribuzione.
La Corte considera quindi decisivo verificare se, nel caso concreto, vi sia stato un effettivo ripristino del rapporto. Dalla vicenda emerge che tale ripristino di fatto non si era verificato. Per il periodo compreso tra il licenziamento e l’esercizio dell’opzione, pertanto, la mera reintegrazione de iure non è sufficiente a escludere lo stato di disoccupazione involontaria.
Diversa è la questione relativa al periodo successivo all’esercizio dell’opzione. La Cassazione ricorda che la scelta dell’indennità sostitutiva costituisce l’esercizio di un diritto potestativo del lavoratore e produce, secondo la disciplina dell’articolo 18, la risoluzione del rapporto di lavoro. La conseguente condizione di disoccupazione non può essere qualificata come involontaria, perché deriva dalla manifestazione di volontà con cui il lavoratore ha scelto l’indennità sostitutiva in alternativa alla reintegrazione.
La Corte precisa inoltre che non è possibile estendere analogicamente a questa fattispecie la previsione dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2015, relativa alla risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione prevista dall’articolo 7 della legge n. 604 del 1966. Si tratta infatti di una disposizione eccezionale e di stretta interpretazione, riferita a una fattispecie diversa.
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia applicando i principi affermati dalla Corte.
La massima
Il diritto alla Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) persiste per il periodo intercorrente tra il licenziamento e l’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione ex articolo 18, terzo comma, dello statuto dei lavoratori, qualora non sia avvenuto il ripristino di fatto del sinallagma contrattuale, ossia retribuzione e prestazione lavorativa. La mera reintegrazione “de iure” del rapporto di lavoro, disposta con sentenza giudiziale, non è sufficiente a far venir meno lo stato di disoccupazione involontaria, presupposto per l’erogazione della Naspi, se il lavoratore non è stato effettivamente reintegrato nel posto di lavoro e non ha percepito la retribuzione. Ne consegue che l’Inps non può pretendere la restituzione delle somme erogate a titolo di Naspi per tale periodo, né sospendere l’indennità per il solo fatto che il lavoratore abbia optato per l’indennità sostitutiva.