Con ordinanza n. 8306 del 27 marzo 2024, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. III Civile, si è pronunciata in materia di corresponsabilità del soggetto leso in occasione di un sinistro stradale in conseguenza delle condotte “poco prudenti”.
Il caso
A seguito di un sinistro stradale occorso in data 6 luglio 1998, i parenti del de cuius citavano in giudizio il Comune di Altavilla Milizia chiedendone a condanna al risarcimento del danno in quanto il conducente aveva perso il controllo del motociclo a causa della presenza di un copertone di ruota di un camion lasciato sul manto stradale.
Il Comune si costituiva in giudizio contestando la domanda attore e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo, nello specifico, la Compagni Assicurativa di riferimento con finalità di garanzia in caso di soccombenza.
La Compagnia Assicurativa si costituiva in giudizio a sua volta, sposando la tesi del Comune che sosteneva che il manto stradale si presentava in corrette condizioni di manutenzione, che il copertone contro il quale il conducente era andato a sbattere si trovava lungo il margine della carreggiata e che l’urto contro di esso era stato determinato da un’improvvisa sterzata del motomezzo, dovuta al sopraggiungere di un altro veicolo non identificato dalla direzione di marcia opposta.
Il Tribunale di Termini Imermese, in prima istanza, dichiarava la responsabilità del Comune in ordine al sinistro e condannava o stesso alla corresponsione di un cospicuo risarcimento.
Il Comune si rivolgeva, dunque, alla Corte d’Appello di Palermo, la quale, in parziale accoglimento del gravame, confermava in ogni caso la responsabilità del Comune riducendo tuttavia l’importo relativo al risarcimento.
Il Comune, di conseguenza, si rivolgeva in ultima istanza alla Suprema Corte di Cassazione.
L’ordinanza n. 8306 del 27 marzo 2024
In particolare, il Comune, con il secondo motivo di ricorso, articolava due distinte censure:
– in primo luogo, veniva denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e/o 2051 c.c., art. 1227 c.c., in combinato disposto con l’art. 1227 c.c. e con l’art. 2 Cost., nonché, occorrendo, con gli artt. 52, 141, 170 e 171 del c.d.s. all’epoca vigente, poiché, in breve, la Corte territoriale aveva escluso la responsabilità concorrente della vittima a fronte della violazione delle norme cautelari integranti colpa specifica;
– in secondo luogo, veniva denunciata l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione tra le parti in quanto la valutazione del compendio probatorio operato dalla Corte e, prima ancora, dal Tribunale, avevano assunto ad oggetto solo le presunte mancanze del Comune, mentre venivano escluse le mancanze del de cuius in termini di violazione delle norme cautelari integranti colpa specifica. In particolare, non veniva attribuito alcun rilievo alle deduzioni controfattuali del Comune quali il ridotto grado di controllo e maneggevolezza del mezzo in occasione della repentina variazione della traiettoria, le minori capacità di rallentamento prima dell’impatto con il pneumatico, nonché il fatto che il decesso sia stato causato da lesione da contraccolpo.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivi di ricorso fondato.
In particolare, gli Ermellini hanno chiarito che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione. Di conseguenza, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Il Supremo Consesso ha ritenuto, in breve, che la Corte non avesse operato una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali che permeano la materia, non avendo preso in considerazione, da un lato, la circostanza in forza della quale vi sia stata violazione del divieto di trasportare un passeggero, dal momento che il motomezzo non era omologato in tal senso, dall’altro, la violazione dell’obbligo di indossare il casco – circostanza ritenuta rilevante in ragione della causa della morte da contraccolpo.
Sulla scorta delle suddetto iter argomentativo, i Giudici del Palazzaccio, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ritenuto infondato il primo ed assorbito il terzo, cassavano con rinvio la pronuncia della Corte d’Appello di Palermo, dettando i seguenti principi di diritto
Le massime
“In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione dell’incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall’art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l’adempimento dei “doveri di solidarietà sociale” (indicati come “inderogabili”); nonché dell’art. 1227 comma primo c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d’ufficio l’eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso”;
“Il trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore, progettato ed omologato per circolare con il solo conducente, incide di per sé sulla sicurezza della marcia e va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell’eziologia del sinistro, per l’alterazione della stabilità del veicolo, della possibilità di controllo del mezzo e della capacità di arresto e di manovra; e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro”;
“In tema di obbligo dell’uso del casco per i conducenti ed i passeggeri di ciclomotori e di motocicli, l’omesso corretto uso di casco protettivo omologato da parte del conducente, deceduto o infortunato in un incidente stradale, va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell’eziologia del sinistro o, comunque, dello sviluppo della sua dinamica; e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro”.