Con ordinanza n. 9934 del 12 aprile 2024, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. I Civile, si è pronunciata in materia di responsabilità del coniuge in male fede e del terzo in ordine all’imputabilità della nullità del matrimonio ex art. 129 bis, c.c.
Il caso
Una donna citava in giudizio l’ex coniuge perché il Tribunale di Trani, preso atto della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata in sede ecclesiastica, per esclusione della fedeltà da parte del marito, delibata dalla Corte d’Appello, dichiarasse la responsabilità dell’uomo e lo condannasse al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 129 bis c.c. nonché al risarcimento dei danni subiti.
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 1865/2018 accoglieva integralmente la domanda di parte attrice e condannava il convenuto al pagamento dell’indennità ed al risarcimento del danno.
Per contro, la Corte d’Appello di Bari, adita dal soccombente, riteneva che lo stesso non poteva essere considerato in malafede dal momento che, all’atto della celebrazione, non era in corso alcuna relazione extraconiugale; inoltre, la Corte territoriale accertava fosse noto ad entrambi i nubendi – per essersi già più volte verificata – la possibilità di violazione del dovere di fedeltà da parte di entrambi.
Pertanto, doveva essere esclusa anche la buona fede della donna, consapevole dell’atteggiamento dell’allora compagno nonché della prevedibile ripetibilità di simili condotte, secondo l’id quod plerumque accidit.
Altresì, la Corte osservava che la consuetudine della coppia era da sempre irrispettosa del dovere di fedeltà, sicché non poteva ritenersi sussistente alcuna tutela ex art. 129 bis c.c., che l’Ordinamento assicura a quel coniuge in buona fede che si trovi, solo ed esclusivamente a causa dell’altrui comportamento, a subire la nullità del matrimonio altrimenti valido.
Da ultimo, rigettava la richiesta di riconoscimento in favore della stessa delle spese del banchetto nuziale nonché dei giudizi canonici e di quello successivo di delibazione.
Avverso detta pronuncia, l’originaria parte attrice proponeva ricorso per Cassazione.
L’ordinanza n. 9934 del 12 aprile 2024
Con quattro motivi di ricorso, la ricorrente lamentava, in breve, la nullità della sentenza per motivazione apparente, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 129 bis e 1147, c.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 2043 e 2049, c.c., art. 2. Cost e art. 8 CEDU e la violazione dell’art. 91, c.p.c..
La Suprema Corte rigettava il ricorso ritenendo il primo motivo di ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato e ritenendo gli altri tre motivi inammissibili.
La Corte, in breve, ha negato il risarcimento sia morale che patrimoniale alla coniuge della coppia aperta che non poteva non conoscere la condotta dell’altro, ivi inclusa la stabile relazione extraconiugale intrapresa.
Per quanto di sua competenza, il Supremo Consesso, nel rigettare il ricorso con motivazione tesa perlopiù ad accertare l’inammissibilità (quasi) totale del ricorso, ha precisato come la Corte territoriale abbia fornito una chiara, precisa ed inequivocabile spiegazione delle ragioni poste a base della decisione acclarando, sulla scorta delle sentenze ecclesiastiche, l’esistenza di più e diversi tradimenti reciproci, già all’atto della celebrazione delle nozze, che avevano determinato in capo ai nubendi forti dubbi e indecisioni nel convolare a nozze.
Pertanto, al di là dell’inammissibilità che permeava quasi integralmente il ricorso, la Corte condannava l’originaria parte attrice al rimborso delle spese di giudizio e rigettava la domanda.
La massima
“nessun risarcimento morale né patrimoniale spetta al coniuge della coppia aperta che non poteva non conoscere i comportamenti del fedifrago, ivi inclusa una stabile relazione extraconiugale”