Con l’ordinanza n. 24250 del 10 settembre 2024, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione civile, si è pronunciata in materia di diritto di famiglia, escludendo che il genitore che abbia perso la responsabilità genitoriale possa opporsi al trasferimento del figlio all’estero per proseguire gli studi.
Il caso
Con apposito decreto assunto nel 2019, il Tribunale Ordinario di Roma revocava la responsabilità genitoriale in capo ad entrambi in genitori di una minore classe ‘07, revocando l’affidamento della medesima al responsabile del Servizio Socio Assistenziale e nominando il Sindaco pro tempore quale tutore (o comunque un delegato).
Si apriva d’ufficio, pertanto, il fascicolo sulla tutela della minore con conseguente incarico all’Assistente Sociale di svolgere le attività inerenti l’esercizio della tutela in favore della stessa.
Nel gennaio 2023, detto Assistente Sociale informava i genitori di volere autorizzare l’iscrizione della bambina ed il trasferimento della stessa presso un College inglese.
Il giudice tutelare, adito dal padre della bambina, disponeva il non luogo a provvedere sull’istanza.
Il Tribunale di Roma, a seguito del ricorso avverso tale ultimo provvedimento, dichiarava la carenza di legittimazione in capo al ricorrente, ritenuto privo di qualsivoglia potere rispetto alla decisione di trasferimento. All’estero assunta dal tutore.
Avverso tale ultimo provvedimento, ricorreva per Cassazione il padre della minore.
L’ordinanza n. 24250 del 10 settembre 2024
Il ricorrente sosteneva, tra l’altro, la violazione dell’art. 333, c.c., per non avere il Tribunale correttamente applicato le norme concernenti le differenti tipologie di limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale.
Gli Ermellini, esaminato il ricorso, dichiaravano il ricorso inammissibile in quanto trattatasi di un provvedimento di volontaria giurisdizione, non contenzioso e, come tale, non ricorribile per Cassazione.
Nondimeno, il Supremo Consesso ha precisato che il ricorso fosse in ogni caso infondato, ritenendo corretta la decisione del Tribunale di Roma di rigettare il reclamo del padre in quanto privo dei legittimazione attiva giacché la responsabilità genitoriale appartiene al tutore, in ragione della sospensione operata in danno di entrambi i genitori ex art. 333, c.c.
Nel prosieguo del ragionamento, la Corte ha riferito che “Non giova al ricorrente neppure invocare la giurisprudenza relativa alla legittimazione del genitore decaduto dalla responsabilità, ad agire per opporsi alla dichiarazione di adottabilità del figlio minore. La decisione di questa Corte – citata dal medesimo – ha, invero, affermato che il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale può opporsi alla dichiarazione di adottabilità del figlio minore, poiché la sua legittimazione non è espressione della rappresentanza legale del figlio, ma è espressione dell’interesse dell’ordinamento alla tendenziale conservazione della famiglia naturale, in modo tale che, una volta revocata la dichiarazione di adottabilità, il genitore possa attivarsi per il recupero del rapporto con il figlio e, conseguito tale scopo, richiedere la reintegra nella responsabilità genitoriale ex art. 332 c.c.“.
Sulla scorta di dette argomentazioni, la Cassazione rigettava il ricorso compensando le spese di giudizio
La massima
“Chi ha perso la responsabilità genitoriale non può opporsi al trasferimento del figlio all’estero per studiare al College in quanto, se la rappresentanza legale del minore è attribuita al tutore ex art. 357, c.c., il genitore diviene del tutto privo di legittimazione”.