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Lavoro subordinato: la prova per testimoni dell’esistenza del rapporto

Con l’ordinanza n. 7995 del 26 marzo 2025, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata in materia di ammissibilità e sufficienza della sola prova per testimoni dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Il caso

Con apposito decreto, il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione ex art. 98, l.f. con la quale si chiedeva l’ammissione di crediti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso con la società.

Il Tribunale, in particolare, rilevava che nella stessa prospettazione del ricorrente emergevano rilevanti incongruenze, sia in merito al luogo di stipulazione ed esecuzione della prestazione, sia in merito alla durata della stessa, rispetto all’entità del credito maturato.

Ritenuto non emendabile detto deficit deduttivo in sede di opposizione e la prova per testi inadeguata rispetto al valore della controversia, e comunque irrilevante ai fini della concreta ricostruzione dei fatti, il Collegio respingeva il ricorso.

Avverso il decreto proponeva ricorso per Cassazione il soccombente, affidato a 4 motivi.

L’ordinanza n. 6799 del 14 marzo 2025

In particolare, con i 4 motivi di ricorso, reciprocamente connesse, il soccombente censurava il decreto emesso dal Collegio nella parte in cui non ammetteva la prova per testimoni, sostanzialmente compiendo una valutazione ex ante all’esito del mezzo istruttorio.

Altresì, il decreto veniva censurato nella parte in cui la prova per testi veniva ritenuta inadeguata rispetto al valore della controversia, incorrendo il Collegio in una valutazione astratta e soggettiva.

All’esito della disamina, il Supremo Consesso ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.

In particolare, gli Ermellini hanno rilevato che il Tribunale aveva respinto l’opposizione del preteso lavoratore sostanzialmente in applicazione della regola sancita dall’art. 2697 c.c., per non avere questi provato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nonostante l’attore avesse richiesto prova testimoniale su capitoli circostanziati – debitamente trascritti nel ricorso per cassazione – in ordine alla durata del rapporto lavorativo, alle mansioni svolte, all’inserimento nell’organizzazione aziendale, alle persone con le quali aveva interagito, al soggetto che impartiva direttive, agli orari e ai giorni di lavoro, alla retribuzione mensile percepita.

Per vero, il Tribunale non aveva ammesso la prova testimoniale come richiesta con argomentazioni apodittiche circa l’irrilevanza e l’inadeguatezza della stessa, sostanzialmente formulando una prognosi sfavorevole ex ante circa l’attitudine dimostrativa di circostanze fattuali ordinariamente rilevanti per fondare l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e non regolarizzato.

Sulla scorta di dette motivazioni, il Supremo Consesso accoglieva il ricorso e cassava il provvedimento impugnato.

La massima

L’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato può essere dimostrato anche con la sola prova per testi di colleghi che riferiscano sugli orari da rispettare, sulle mansioni svolte e sulla durata del rapporto”.

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