Con l’ordinanza n. 10035 del 16 aprile 2025, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione civile, si è pronunciata in materia di assegno divorzile precisando che il medesimo presuppone che lo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali deve essere casualmente riconducibile, in via esclusiva o principale, alle scelte comuni della vita familiare, in presenza di incapacità oggettiva di procurarsi mezzi propri.
Il caso
L’ex coniuge impugnava innanzi alla Corte di Appello di Firenze la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario emessa dal Tribunale di Lucca, ai fini dell’ottenimento dell’assegno divorzile.
La Corte d’Appello rigettava il gravame precisando che:
- la situazione di incapacità di autonomo sostentamento fosse imputabile esclusivamente alla ex coniuge, la quale non si era mai attivata sul mercato del lavoro ai fini della ricerca di un impiego nonostante la laurea, avesse rifiutato una pluralità di lavori offerti dall’ex coniuge ritenuti non adeguatamente remunerativi e vivesse con i propri genitori nonostante avesse a disposizione una casa intestata ai figli come da accordi di separazione;
- pertanto, l’assegno di €. 800,00 oltre le spese straordinarie veniva ritenuto più che sufficiente per il mantenimento dei due ragazzi di anni 15 e 13;
- il provvedimento di nomina di un amministratore del bene immobile di proprietà dei minori era giustificato dall’inerzia di lei.
Avverso la decisione della Corte di Appello, l’ex coniuge proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
L’ordinanza n. 10035 del 16 aprile 2025
In particolare, la ricorrente censurava la decisione della Corte territoriale in ordine all’insufficiente, omessa e/o contraddittoria motivazione della sentenza in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile, da individuarsi nella mancanza di mezzi economici adeguati e dall’impossibilità di procurarseli, nonché sul contributo personale dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune o di ciascuno, asserendo che l’ex coniuge fosse benestante.
Il Supremo Consesso, analizzati i motivi di ricorso, dichiarava entrambi infondati.
Nello specifico, gli Ermellini, hanno precisato che la Corte d’Appello si era basata sul rilievo che non esistono ragioni oggettive che non consentano alla ricorrente la possibilità di procurarsi autonomamente i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa.
Per vero:
- la medesima, laureata presso l’Istituto superiore industriale, settore grafico, aveva lavorato nelle aziende di famiglia;
- alla data del matrimonio la ricorrente non aveva un’età ostativa all’inserimento nel mondo del lavoro (25 anni) in rapporto alla sua qualifica professionale;
- i lavori che le prospettati dall’ex coniuge conformi alla sua istruzione, venivano rifiutati perché asseritamente non adeguatamente remunerativi;
- la stessa non ha sfruttato la potenzialità dell’autonomia abitativa nonostante avesse a disposizione un immobile intestato ai figli come da accordi di separazione, rimasto inabitato e non sfruttato economicamente;
- nell’arco temporale tra matrimonio e separazione (5 anni) e tra la separazione e il divorzio (10 anni), la ricorrente non aveva fatto alcun tentativo serio di inserirsi nel mondo del lavoro.
Ancora, i Giudici del Palazzaccio, premesso che l’assegno divorzile assume una funzione perequativo-compensativa oltre che assistenziale, hanno precisato che il medesimo:
- presuppone che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
- è collegato all’altrui stato di bisogno, inteso quale mancanza di adeguati redditi propri e in termini di incapacità di procurarseli, in ossequio al principio di autoresponsabilità economica di ciascun coniuge e, dunque, deve essere negato in presenza di mezzi adeguati dell’ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità di procurarseli;
- deve essere valutato alla luce dell’evidenza che il divorzio ha reso ciascun ex coniuge una persona sola auto-responsabile;
- rilevano la capacità dell’ex coniuge di procurarsi mezzi propri di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali, che egli stesso è chiamato a valorizzare attraverso una condotta attiva e non passiva limitata ad attendere nuove opportunità lavorative.
Sulla scorta di detta motivazione, il Supremo Consesso ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente escluso la sussistenza di qualsivoglia presupposto necessario ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, rigettando definitivamente il ricorso.
La massima
“Ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, assumono rilievo la capacità di quest’ultimo di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali piuttosto che le occasioni concretamente avute dall’avente diritto di ottenere un lavoro. Se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l’ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l’esito della fine della vita matrimoniale”.