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Autovelox: la taratura è recessiva rispetto ad approvazione ed omologazione

Con l’ordinanza n. 12329 del 14 maggio 2025, la Suprema Corte di Cassazione, II sezione civile, si è pronunciata in materia di rilevamento elettronico della velocità degli autoveicolo precisando che la taratura annuale è cosa diversa e recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l’apparecchiatura sia altresì approvata ed omologata.

Il caso

Con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Modena un cittadino impugnava ben 13 verbali di accertamento di infrazioni al Codice della Strada per superamento dei limiti di velocità rilevate a mezzo autovelox, per un totale di circa 1.600,00 €. di sanzioni.

Il ricorrente sosteneva che le apparecchiature fossero illegittime in quanto sebbene approvate e provviste di taratura, le medesime non erano state omologate.

Il Giudice di Pace di Modena rigettava la domanda ed il Tribunale di Modena respingeva il gravame sostenendo che ciò che conta non è tanto la distinzione tra approvazione ed omologazione, essendo sufficiente la prima, quanto piuttosto la necessità di taratura periodica che nel caso di specie era stata accertata.

Avverso tale pronuncia, il cittadino ricorreva in Cassazione sulla scorta di 3 motivi.

L’ordinanza n. 12329 del 14 maggio 2025

In particolare, il ricorrente censurava la pronuncia della Corte di merito nella parte in cui aveva ritenuto equipollenti approvazione ed omologazione, nonché l’esorbitante liquidazione delle spese processuali per oltre 8.000,00 € e l’omessa decisione su uno specifico motivo di appello.

A seguito della disamina del ricorso, gli Ermellini dichiaravano fondato il primo motivo ed assorbiti i restanti.

In breve, la Corte, di concerto con le precedenti pronunce giurisprudenziali emerse sul tema dell’autovelox rispetto alle quali la Corte di Appello si discostava senza motivo alcuno, ha affermato che la questione della taratura – a differenza della Corte d’Appello che la riteneva l’unica cosa che conta in quanto non vi è differenza tra approvazione e omologazione essendo tra loro alternative – è cosa diversa e soprattutto recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l’apparecchio sia altresì approvato ed (anche) omologato, formulato il principio di diritto di cui sotto.

La massima

In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. L’esistenza o meno della taratura annuale dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità è cosa diversa e, in rapporto alle difese del soggetto sanzionato, recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l’apparecchiatura “autovelox” sia stata (altresì, approvata e) omologata”.

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