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Quando il reddito non basta: la Cassazione chiarisce la prova del danno da inabilità

Con l’ordinanza n. 18313 del 4 luglio 2025, la Suprema Corte di Cassazione, III Sez. Civile, si è pronunciata in materia di sinistri stradali, precisando che le dichiarazioni dei redditi, pur costituendo una prova agevolata sul piano del quantum, non sono sufficienti, da sole, a dimostrare l’effettiva esistenza e l’entità del danno patrimoniale subito: il danneggiato deve comunque provare se e in quale misura l’inabilità fisica ha inciso sulla sua capacità di guadagno.

Il caso

Il giudizio ha preso le mosse da un investimento pedonale avvenuto nel gennaio 2016.

Un uomo, mentre attraversava sulle strisce pedonali, veniva colpito da un autobus e riportava gravi lesioni.

Dopo un primo risarcimento parziale da parte dell’assicurazione, la vittima agiva in giudizio per ottenere il ristoro del danno residuo, sia patrimoniale che non patrimoniale.

Il Tribunale di Prato gli riconosceva una somma ulteriore, ma in appello la decisione veniva completamente riformata: la Corte d’Appello riteneva sussistente un concorso di colpa paritario tra il pedone e il conducente dell’autobus, rigettando la domanda risarcitoria.

Veniva escluso anche il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da inabilità temporanea, per mancanza di adeguata prova.

L’ordinanza n. 18313 del 4 luglio 2025

La Suprema Corte ha respinto il ricorso della vittima, ribadendo alcuni importanti principi. In particolare, ha chiarito che, in tema di danno patrimoniale derivante da incapacità lavorativa, non basta depositare le dichiarazioni dei redditi per ottenere il risarcimento.

La norma di riferimento (art. 137 del Codice delle Assicurazioni) consente sì di considerare il reddito più elevato degli ultimi tre anni, ma solo dopo che sia stata fornita la prova del danno in sé, ossia della concreta incidenza della menomazione sulla capacità di guadagno.

Nel caso specifico, la vittima aveva prodotto solo la dichiarazione dei redditi del 2015, ma non aveva provato l’effettiva perdita economica causata dall’inabilità.

La Cassazione ha quindi confermato che il danno da lucro cessante non può essere liquidato in automatico, ma richiede sempre una prova concreta e specifica.

La massima

In tema di sinistri stradali, l’agevolazione sul piano della modalità di prova della perdita della capacità di guadagno con attribuzione di efficacia probatoria privilegiata alle dichiarazioni dei redditi, tuttavia, non esonera il danneggiato dalla prova dell’esistenza e dell’entità del danno, poiché il danno che deve essere liquidato è sempre quello effettivamente verificatosi, mentre le dichiarazioni dei redditi rilevano sul piano del quantum e non dell’an. Per converso, il danneggiato non può limitarsi ad allegare di avere patito un danno alla persona e a depositare le denunce dei redditi per pretendere la liquidazione anche del danno patrimoniale da incapacità di lavoro, per essere necessaria la prova del se e in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sui suoi redditi. Una volta che sia stata offerta tale prova si potrà procedere alla determinazione della perdita di guadagno sulla base delle dichiarazioni dei redditi.

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