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Giustificato motivo oggettivo: è legittimo il licenziamento del magazziniere se l’unico posto disponibile è quello di addetto al web

Con ordinanza n. 10627 del 21 febbraio 2024, depositata il 19 aprile 2024 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, si è pronunciata in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo escludendo l’obbligo di repechage quando la competenza necessaria non può essere acquisita con un semplice corso di formazione.

Il caso


La Corte d’Appello di Venezia, in sede di reclamo ex art. 1, co. 58, L. 92/2012 ed in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Padova, dichiarava legittimo il licenziamento di un magazziniere da parte della società in conseguenza della riorganizzazione dovuta al pesante calo delle attività e del fatturato registrato negli ultimi anni, con conseguente soppressione del reparto magazzino e riduzione degli operai appartenenti ad altro reparto, con impossibilità di ricollocare il lavoratore in altra posizione.

In particolare, la Corte territoriale, posto che la sussistenza delle acclarate ragioni organizzativo-produttive escludevano ogni possibile discriminazione, aveva ritenuto adempiuto l’obbligo di repechage da parte della società in quanto:

  • il lavoratore non si occupava della vendita dei prodotti;
  • non era stata dedotta l’elusione dei principi di buona fede e correttezza con riguardo all’assunzione di lavoratori a tempo determinato nel periodo semestrale successivo al licenziamento;
  • le mansioni attribuite alla lavoratrice assunta a tempo determinato per il periodo di un anno a seguito del licenziamento del magazziniere erano di “addetta al web” e, dunque, estranee a quelle del lavoratore licenziato e nemmeno suscettibili di astratta acquisizione da parte di questi per mezzo di un corso di formazione.

Riassumendo, dunque, dal momento che l’unica posizione lavorativa disponibile era quella di addetta al web, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo operato dalla società veniva ritenuto legittimo

Avverso detta pronuncia, il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione.


L’ordinanza n. 13627 del 19 aprile 2024


Con quattro motivi di ricorso analizzati congiuntamente, il lavoratore denunciava:

  • l’assoluta mancanza di motivazione nella sentenza in quanto la Corte territoriale non aveva effettuato neanche una minima comparazione tra il criterio temporale ed il numero di collaboratori assunti dopo il licenziamento del ricorrente, nonché di esporre le ragioni dell’autenticità della riduzione disposta con recesso;
  • violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per avere la Corte trascurato che lo stage sia un elemento di cui tenere conto in una proiezione futura di utilizzazione degli stagisti in quanto gli stessi, ultimato il periodo, diventano normali lavoratori secondo un continuum indicativo di un effettivo bisogno i manodopera;
  • nullità della sentenza nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte trascurato che il lavoratore aveva sempre sostenuto che venivano adibite ai punti vendita sempre lavoratrici con contratto a tempo determinato;
  • violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per avere la Corte trascurato che il novellato art. 2103, c.c., richiede al datore di lavoro un obbligo formativo nei confronti dei lavoratori a fronte dei processi di riorganizzazione.

La Suprema Corte, dopo avere rigettato le motivazioni concernenti l’assenza di motivazione nella sentenza impugnata, ha ricondotto l’obbligo di repechage nell’esclusivo alveo della fungibilità delle mansioni in concreto attuabili dal lavoratore, e ciò, anche nella vigenza del novellato art. 2103, c.c., che non consente di considerare ai fini del repechage una posizione che in nessun modo si possa collegare alla professionalità posseduta.

Pertanto, in considerazione del fatto che l’unica posizione libera era quella di addetta al web, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo operato dalla società è da ritenersi pienamente legittimo.


La massima

“In materia di lavoro, è legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del magazziniere se l’unico posto disponibile in azienda è quello di addetto al web. Va escluso pertanto l’obbligo di repechage quando la competenza necessaria per quelle mansioni non può essere acquisita con un semplice corso di formazione”

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