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L’azione di annullamento della delibera richiede lo status di condomino fino alla data della decisione

Con l’ordinanza n. 16654 del 14 giugno 2024, la Suprema Corte di Cassazione, II Sezione Civile, si è pronunciata in materia azione di annullamento delle delibere assembleari, precisando che lo status  di condomino che legittima l’agire in giudizio sia necessario fino alla data della decisione, altrimenti venendo a mancare l’interesse ad agire.

Il caso

Con ricorso affidato a due motivi, un – oramai – ex condomino impugnava una delibera assembleare approvata nel 2012 ed avente ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale.

Nelle more del giudizio, l’originario attore vendeva la il proprio appartamento, compreso nel condominio convenuto.

La Corte d’Appello di Ancona, confermando la statuizione del giudice di prime cure, aveva escluso che i vizi della delibera denunciati dall’originario attore ne importassero la nullità e, per conseguenza, dichiarava l’intervenuta decadenza dall’azione di annullamento per l’intervenuto decorso del termine di 30 giorni ex art. 1137, c.c..

Avvero tale pronuncia, l’ex condomino ricorreva per Cassazione deducendo, da un lato, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112, c.p.c. e dell’art. 2379, c.c., insistendo per la declaratoria di nullità della delibera; dall’altro, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1137, c.c., in relazione all’art. 2966, c.c., dovendosi ritenere impedita la decadenza dal termine di 30 giorni con la consegna della citazione nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario incaricato per la notifica.

Il Condominio resisteva in giudizio con controricorso deducendo, tra l’altro, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell’originario attore, oramai ex condomino per avere venduto l’appartamento compreso nel condominio stesso.

L’Ordinanza n. 16654 del 14 giugno 2024

Gli Ermellini, premessa la riconducibilità del vizio della delibera alle cause di annullamento e non di nullità, hanno affrontato il tema della legittimazione ad agire ex art. 1137, c.c..

Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che la legittimazione ad agire ai fini dell’annullamento è attribuita ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, ed è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello della semplice rimozione dell’atto impugnato.

Nel prosieguo, i giudici del “Palazzaccio” hanno chiarito che il menzionato art. 1137, c.c. presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell’attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, poiché la perdita di tale qualità determina la conseguente perdita dell’interesse ad agire dell’istante.

Pertanto, il Supremo Consesso, dopo avere precisato che a coloro i quali non siano condomini si apra, piuttosto, l’eventualità di agire per la declaratoria di nullità da far valere, secondo i principi generali, con un azione di mero accertamento, dichiarava inammissibile il ricorso dell’ex condomino formulando il seguente principio di diritto.

La massima

l’azione di annullamento delle deliberazioni dell’assemblea di condominio, disciplinata dall’art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell’attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, determinando, di regola, la perdita di tale status il conseguente venir meno dell’interesse ad agire dell’istante ad ottenere giudizialmente una caducazione o una modifica della portata organizzativa della delibera impugnata; la perdita della qualità di condomino può lasciar sopravvivere l’interesse ad agire solo quando l’attore vanti un diritto in relazione alla sua passata partecipazione al condominio e tale diritto dipenda dall’accertamento della legittimità della delibera presa allorché egli era ancora condomino, ovvero quando tale delibera incida tuttora in via derivata sul suo patrimonio”.

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