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Illegittimo il licenziamento collettivo riguardante una sola unità produttiva

Con l’ordinanza n. 18215 del 3 luglio 2024, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata in materia di licenziamento collettivo affermando la natura illegittima del medesimo laddove sia limitato ad un asola unità produttiva.

Il caso

Con ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, una società aveva impugnato la pronuncia della Corte d’Appello di Milano per mezzo della quale si confermava integralmente la statuizione di primo grado, con cui il Tribunale di prime cure aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo intimato ad un dipendente all’esito della procedura ex L. 223/91, con riconoscimento della tutela di cui all’art. 18, co. 4 dello Statuto del Lavoratori.

Parte ricorrente, tuttavia, ha censurato la sentenza della Corte meneghina in più punti, oggetto di ben quattro motivi di ricorso

L’Ordinanza n. 18215 del 3 luglio 2024

Nel rigettare il ricorso proposto dalla società, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale debba riferirsi a più unità produttive ma datore di lavoro tenga conto unilateralmente conto dell’esigenza aziendale collegata all’appartenenza territoriale ad una sola di esse, si determina la violazione dei criteri di scelta normativamente previsti.

Sul punto, l’art. 5, co. 1, L. n. 223 del 1991 prevede l’applicazione dell’art. 18, co. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che impone la tutela reintegratoria

Altresì, la Corte ha avuto modo di ribadire, rigettando perché infondati o comunque inammissibili i motivi di ricorso della società, che:

– l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire con riguardo al complesso aziendale nella sua interezza, al fine di restringere in campo in cui è delimitata la platea dei licenziandi e, il datore di lavoro, deve specificare le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti di una determinata unità produttiva o settore aziendale ed il motivo per cui gli addetti all’unità non possono essere utilizzati e comparati con dipendenti del restante comparto aziendale;

­- la sottoscrizione di un accordo sindacale in cui viene dato atto dell’espletamento positivo dell’esame congiunto mediante il raggiungimento dell’accordo non ha, di per sé, efficacia sanante, in quanto è necessario interpretare la volontà negoziale delle parti;

– la violazione di detti principi importa una violazione dei criteri di scelta cui consegue il riconoscimento della tutela reintegratoria.

La massima

In ipotesi di licenziamento collettivo, la sottoscrizione di un accordo sindacale ai sensi dell’art. 4, comma 12, della l. n. 223 del 1991, come integrato dall’art. 1, comma 45, della l. n. 92 del 2012, non ha, di per sé, efficacia sanante di eventuali vizi della procedura di riduzione del personale, occorrendo che le parti abbiano inteso procedere, negli effetti, a detta sanatoria. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l’efficacia sanante di un accordo privo di ogni riferimento alla comunicazione e alla verifica congiunta delle ragioni per cui la platea dei lavoratori soggetti a licenziamento era stata limitata ad uno solo dei siti produttivi e le mansioni di tali lavoratori dovevano considerarsi infungibili rispetto a quelle degli altri dipendenti). ”.

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