Con l’ordinanza n. 24920 del 17 settembre 2024, la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione civile, si è pronunciata in materia di sinistri stradali, con particolare focus sul risarcimento in favore del terzo che si è lasciato trasportare da persona in evidente stato di ebbrezza.
Il caso
Con ricorso affidato ad un unico motivo, il terzo trasportato che aveva subito lesioni a seguito di un sinistro stradale, impugnava la decisione emessa dalla Corte di Appello che confermava la statuizione del Tribunale di prime cure, per mezzo della quale veniva attribuito al danneggiato un concorso di colpa pari al 50% per avere accettato di essere trasportato da persona in evidente stato di ebrezza.
Il medesimo aveva chiesto il risarcimento del danno al vettore nonché al proprio assicuratore.
L’Ordinanza n. 24920 del 17 settembre 2024
Gli Ermellini, sebbene abbiano dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della relata di notifica, hanno comunque espresso due importanti principi concernenti la compatibilità ai dettami comunitari della previsione normativa di cui all’art. 1227, c.c.
In particolare, Tribunale e Corte d’Appello avevano ritenuto che sia sempre e necessariamente in colpa la persone che, dopo aver accertato di essere trasportato da una persona in stato di ebbrezza, subisca una lesione da sinistro stradale causato dal conducente stesso.
La Suprema Corte ha invece riferito che il diritto comunitario in tema di r.c.a. sarebbe privato del suo effetto utile laddove ci si trovasse in presenza di una normativa nazionale che negasse al passeggero il diritto al risarcimento in base a criteri “generali ed astratti”, così come preteso dalla corte territoriale e dal Tribunale.
Pertanto, pur dichiarando improcedibile il ricorso, il Supremo Consesso ha fissato i seguenti principi di diritto.
Le massime
“l’art. 1227, comma primo, c.c., interpretato in senso coerente con la Direttiva 2009/103, non consente di ritenere, in via generale ed astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la quale, dopo aver accettato di essere trasportata a bordo d’un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza, rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente. Una simile interpretazione infatti contrasterebbe con l’art. 13, par. 3, della Direttiva 2009/103, nella parte in cui vieta agli Stati membri di considerare “senza effetto”, rispetto all’azione risarcitola spettante al trasportato, “qualsiasi disposizione di legge (…) che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol”. Spetterà dunque al giudice di merito valutare in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore”.
“l’accertamento della esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d’un sinistro stradale, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dal primo comma dell’art. 1227 c.c.“