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VLT: il giocatore incassa il Jackpot anche in caso di malfunzionamento della videolottery

Con l’ordinanza n. 13749 del 22 maggio 2025, la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, si è pronunciata in materia di VLT e validazione delle vincite, precisando che anche in caso di malfunzionamento della videolottery, il giocatore ha comunque diritto ad incassare il jackpot in caso di vincita.

Il caso

Un giocatore, nell’aprile del 2012, conseguiva un’apparente vincita di 9.597.304,64 €. giocando ad una videolottery (VLT) che aveva emesso il biglietto vincente con la stampigliatura ed accompagnato l’evento vincita con suoni e luci di riferimento.

Nondimeno, la società di rifiutava di corrispondere la vincita assumendo che la medesima fosse il frutto di un malfunzionamento di sistema a causa dell’operato di alcuni hacker.

Il giocatore citava in giudizio la società innanzi al Tribunale di Roma, il quale, su impulso della società convenuta, si dichiarava incompetente per territorio in favore del Tribunale di Lucca.

Avverso tale decisione, l’attore proponeva regolamento di competenza dichiarato inammissibile.

Pertanto, il giocatore riassumeva la causa innanzi al Tribunale di Lucca che rigettava le domande attoree di riconoscimento della vincita.

In secondo grado, la Corte d’appello di Firenze rigettava l’impugnazione osservando che:

– nella specie, la validazione della vincita era prevista dall’art. 6, comma 2, del D.M. 22.1.2010 (Min. Economia e Finanze) e che essa non era intervenuta, con ciò dovendo escludersi che il ricorrente avesse conseguito una vincita effettiva;

– come risultava dalla CTU, nessun Jackpot era stato realizzato nella giornata del 16.4.2012, anche se, tra le ore 13:37:03 e le ore 13:53:45 (UTC) si era verificato un difetto di funzionamento del sistema di gioco che aveva portato all’emissione di ben 241 Jackpot da parte di 174 terminali sparsi in tutto il territorio nazionale;

– le risultanze di una CTU eseguita in altro processo, se ritualmente acquisite, ben possono essere valutate dal giudice, né il ricorrente aveva svolto alcuno specifico rilievo critico alle valutazioni della richiamata CTU;

– l’anomalia del sistema di gioco non solo concerneva i rapporti tra la società  e il gestore inglese del sistema stesso, ma ridondava anche sui fatti di causa, perché proprio in forza di detta anomalia la vincita apparente conseguita dal ricorrente non era stata validata;

– non vi era prova che l’importo versato dalla soietà inglese alla società italian a titolo transattivo (pari ad Euro 25 mln.) fosse correlato all’obbligo di pagamento delle vincite apparenti verificatesi il 16.4.2012;

– la domanda risarcitoria risultava sprovvista di elementi probatori.

Avverso tale pronuncia, l’originaria parte attrice proponeva ricorso per Cassazione affidato a ben 4 motivi.

L’ordinanza n. 13749 del 22 maggio 2025

In particolare, con i primi 3 motivi di ricorso, analizzati congiuntamente dalla Corte in quanto strettamente connessi, l’originaria parte attrice sosteneva che:

– contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, il tenore letterale decreto direttoriale che regola il gioco della VLT esclude la necessità della c.d. validazione, perché il gioco non è regolato dall’art. 6, comma 2 del decreto (che detta i parametri di funzionamento dello stesso), ma dall’art. 3 dello stesso decreto, il cui comma 4 così recita: “…il sistema di gioco, attraverso il sistema centrale, oppure attraverso il sistema di sala, deve consentire la registrazione delle informazioni relative: a) alle singole puntate e alle singole vincite…”. Pertanto, secondo il ricorrente, la citata disciplina non dispone affatto che il sistema di gioco abbia la funzione di convalidare le vincite, in quanto esso deve solo registrare le singole vincite e non altro;

– la corte di appello avesse erroneamente ritenuto rilevanti le vicende contrattuali intercorrenti tra la società inglese e quella italiana di riferimento, la quale peraltro non aveva chiamato in causa la prima allo scopo di manlevarsi, integrando anche una violazione del principio del contraddittorio.

Gli Ermellini, dopo avere esaminato il ricorso, dichiaravano inammissibile il quarto motivo, mentre accoglieva i primi tre in quanto fondati.

In particolare, gli Ermellini, attraverso i principi di diritto espressi in forma di massime di seguito riportate, hanno chiarito che:

– se per una anomalia o un malfunzionamento del sistema informatico (comunque determinati e non riconducibili al giocatore) viene emessa una combinazione vincente, il gestore della lotteria istantanea è tenuto a corrispondere il premio al possessore dello scontrino vincente, non potendo invocare l’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ai sensi dell’art. 1218 c.c., giacché dette anomalie non costituiscono eventi imprevedibili o inevitabili, ma concernono il rischio d’impresa sullo stesso gravante;

– il contratto VLT è soggetto alla disciplina dei contratti del consumatore. Ne consegue che la clausola di cui all’art. 6, co. 2 del relativo D.M., è vessatoria se interpretata nel senso che la procedura di c.d. validazione, ai fini della riscossione della vincita, si intenda superata solo se il gestore-professionista riscontri ex post il corretto funzionamento del sistema di gioco rispetto ad anomalie o malfunzionamenti del sistema stesso, da tanto restando condizionato l’obbligo di pagamento del premio;

– ove non sia in discussione l’estraneità del giocatore-consumatore ad eventuali anomalie o malfunzionamenti del sistema di gioco e non ne sia equivoca la sua integrità materiale, lo scontrino emesso dal videoterminale, attestante la vincita del premio Jackpot, non solo individua, nel suo possessore, la legittimazione alla richiesta di riscossione del premio, ma costituisce idonea prova documentale della vincita.

Sulla scorta di dette motivazioni, il Supremo Consesso accoglieva i primi 3 motivi di ricorso formulando i seguenti principi di diritto.

Le massime

Nel contratto di video lotteria istantanea (VLT) disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con D.M. 10 gennaio 2010, avente natura contrattuale, e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall’art. 1935 c.c., la vincita è subordinata all’evento futuro e incerto della elaborazione della combinazione vincente che si manifesta sul videoterminale, ed è adeguatamente documentata dal possesso del relativo scontrino, se riportante i dati identificativi della giocata, il tipo di vincita e gli elementi distintivi atti a garantirne l’autenticità materiale (ad es. codici a barre, ecc.), giacché la sua immediata emissione è idonea ad integrare la c.d. validazione cui il D.M. cit. fa riferimento. Ne consegue che, se per una anomalia o un malfunzionamento del sistema informatico (comunque determinati e non riconducibili al giocatore) viene emessa una combinazione vincente, il gestore della lotteria istantanea – che risponde comunque verso il giocatore solo nei limiti del montepremi messo a disposizione e a questi noto – è tenuto a corrispondere il premio al possessore dello scontrino vincente, non potendo invocare l’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ai sensi dell’art. 1218 c.c., giacché dette anomalie non costituiscono eventi imprevedibili o inevitabili, ma – rientrando integralmente nell’ambito della sfera organizzativa e di controllo dell’attività – concernono il rischio d’impresa sullo stesso gravante”.

Il contratto di video lotteria istantanea (VLT) disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con D.M. 10 gennaio 2010, avente natura contrattuale, e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall’art. 1935 c.c., è di norma soggetto alla disciplina dei contratti del consumatore in generale, ai sensi degli art. 33-38 del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo). Ne consegue che la clausola di cui all’art. 6, comma 2, del D.M. cit. – se interpretata dal giudice di merito nel senso che la procedura di c.d. validazione, ai fini della riscossione della vincita, si intenda superata solo se il gestore-professionista riscontri ex post il corretto funzionamento del sistema di gioco rispetto ad anomalie o malfunzionamenti del sistema stesso, da tanto restando condizionato l’obbligo di pagamento del premio – ha natura vessatoria, in violazione dell’art. 33, comma 2, lett. b), l), p) e t) del Codice del consumo, implicando l’effetto di esimere da responsabilità il gestore, in relazione a fatti inerenti alla sua sfera organizzativa e sotto il suo esclusivo controllo, vincolando il consumatore ai suoi esiti, basati su complesse procedure ordinariamente dallo stesso non controllabili, ed escludendo ogni valenza probatoria di documenti (lo scontrino) direttamente emessi dal gestore”.

Nel contratto di video lotteria istantanea (VLT) disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con D.M. 10 gennaio 2010, avente natura contrattuale, e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall’art. 1935 c.c., ove non sia in discussione l’estraneità del giocatore-consumatore ad eventuali anomalie o malfunzionamenti del sistema di gioco e non ne sia equivoca la sua integrità materiale, lo scontrino emesso dal videoterminale, attestante la vincita del premio Jackpot, non solo individua, nel suo possessore, la legittimazione alla richiesta di riscossione del premio, ma costituisce idonea prova documentale della vincita, nei limiti massimi pattuiti con la conclusione del contratto, sempre che dallo scontrino siano evincibili i dati identificativi della giocata, il tipo di premio vinto e gli elementi (quali, ad es., codici a barre, ecc.), atti a garantirne la genuinità materiale”.

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