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Separazione: mancata assegnazione della casa familiare alla moglie collocataria in conflitto con la suocera che vive nella stessa palazzina

Con l’ordinanza n. 14460 del 30 maggio 2025, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di separazione, precisando che in caso di conflitto tra la moglie e la suocera che abiti nella stessa palazzina ove è collocata la casa familiare della minore, il genitore col locatario non si vede assegna la casa per la tutela del figlio che sarebbe esposto a detta conflittualità.

Il caso

Il Tribunale di Frosinone, nel pronunciare la separazione di due coniugi collocando la figlia minore presso la madre, negava a quest’ultima l’assegnazione della casa familiare poiché questa dichiarava di vivere a Frosinone dalla propria madre dal 2018.

Pertanto, il Tribunale riteneva che la richiesta di assegnazione non rispecchiasse l’interesse della figlia in quanto il ritorno alla precedente abitazione le avrebbe fatto rivivere quei contrasti che avevano indotto l’allontanamento, stante il conflittuale rapporto intercorrente tra la madre e la suocere, che viveva nella medesima palazzina.

La Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame proposto dalla donna, precisando che:

  • il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, occorrendo soddisfare l’esigenza di assicurare loro la conservazione dell’habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Tuttavia, detta ipotesi contempla l’allontanamento della sola madre e non anche quello della figlia, ormai da anni residente altrove insieme con la propria madre;
  • la casa familiare non rappresentava più per la minore il centro dei suoi interessi poiché, dall’età di 5 anni viveva con la madre, in Frosinone, presso la casa della nonna materna, frequentando ivi la scuola materna e successivamente quella primaria, ed avendo ragionevolmente intessuto una rete di relazioni sociali – oltre che uno stretto rapporto con la nonna materna – integrandosi, quindi, in quel contesto; pertanto, la ricollocazione nella precedente abitazione avrebbe comportato l’allontanamento dal suo habitat e un radicale mutamento delle sue abitudini di vita;
  • detto interesse della minore è certamente prevalente rispetto a quello della madre a prescindere dai tempi processuali.

Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione la donna, affidandosi ad un unico motivo.

L’ordinanza n. 14460 del 30 maggio 2025

In particolare, con l’unico motivo di ricorso, la donna censurava la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui non aveva rispettato il principio secondo cui le vicende separative della coppia genitoriale devono incidere il meno possibile sulla vita dei figli che prima della fine della convivenza dei genitori vivevano insieme a questi ultimi, sicché, ove il loro trasferimento non sia dettato proprio dall’esigenza di tutelare il loro interesse o non sia il frutto di un accordo tra i genitori, che assicuri la salvaguardia di tale interesse, la prole deve mantenere il centro della sua vita nella casa in cui la famiglia ha vissuto quando era ancora unita.

In forza di questo principio, secondo la tesi ricorrente, la casa familiare deve di regola essere assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza.

La Suprema Corte di Cassazione, dopo attenta disamina, ha rigettato il ricorso dichiarandolo infondato.

Per vero, prendendo le mosse dai medesimi principi di diritto richiamati dalla Corte di merito nonché dalla stessa ricorrente, gli Ermellini hanno precisato che il trasferimento nella casa coniugale unitamente alla madre avrebbe esposto la figlia nuovamente alla conflittualità tra la prima e la nonna paterna (tuttora residente nella stesa palazzina) che era stata così accesa da determinare – a detta della stessa ricorrente stessa – la crisi coniugale e l’allontanamento della madre e della bambina dalla casa coniugale.

Sulla scorta di detta motivazione, il Supremo Consesso dichiarava infondato il ricorso.

La massima

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, occorrendo soddisfare l’esigenza di assicurare loro la conservazione dell’habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.

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