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Separazione e Divorzio: il mantenimento alla seconda partner non riduce l’assegno divorzile della prima moglie 

Con l’ordinanza n. 15352 del 9 giungo 2025, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di separazione e divorzio, precisando che l’assegno di mantenimento alla seconda partner, per quanto peggiorativo delle condizioni economiche dell’obbligato, non fa scattare la riduzione del contributo divorzile erogato in favore della prima moglie.

Il caso

In sede di divorzio, due ex coniugi avevano raggiunto un accordo economico, poi formalizzato dal Tribunale di Milano nel 2022.

L’intesa prevedeva, tra le altre cose, un assegno mensile divorzile di 1.600 euro in favore della donna e un contributo annuo di 3.000 euro per le spese mediche.

Qualche tempo dopo, l’uomo – nel frattempo separatosi anche dalla sua seconda compagna – ha chiesto al Tribunale di modificare le condizioni stabilite, sostenendo che la sua situazione economica fosse peggiorata.

A suo dire, la separazione dalla seconda moglie comportava nuovi obblighi di mantenimento e incideva sulla sua capacità contributiva.

Il Tribunale di Milano, però, ha respinto la richiesta. Secondo i giudici, la separazione con la nuova partner non rappresentava un “fatto nuovo” tale da giustificare una revisione dell’accordo.

Pertanto, l’ex marito ha presentato ricorso alla Corte d’Appello, la quale accoglieva parzialmente il gravame.

Per vero, pur confermando che la separazione dalla seconda moglie non era un fatto nuovo, la Corte ha ritenuto comunque opportuno riconsiderare l’equilibrio economico tra le parti.

I giudici hanno sottolineato che l’assegno divorzile ha una funzione diversa rispetto al contributo previsto in fase di separazione e che, nella valutazione complessiva, andavano tenuti in considerazione elementi come l’età dell’ex moglie – oggi 77enne – e la lunga durata del matrimonio. Alla luce di questi fattori, la Corte ha disposto una leggera riduzione dell’assegno divorzile e del contributo annuale relativo alle spese mediche.

Avverso tale pronuncia, presentava ricorso in Cassazione l’ex moglie, fondato su due motivi.

L’ex marito resisteva con controricorso.

L’ordinanza n. 15352 del 9 giugno 2025

In particolare, La Suprema Corte di Cassazione, dopo attenta disamina, ha accolto il ricorso dell’ex moglie, ritenendo illegittima la riduzione dell’assegno disposta dalla Corte d’Appello.

Per vero, agli atti non risultava alcun fatto nuovo sopravvenuto tale da giustificare la riduzione degli importi da corrispondere alla ex moglie in quanto la crisi con la seconda moglie era nota e lei stessa aveva preannunciato, per iscritto, che avrebbe chiesto un mantenimento

In altre parole, l’ex marito era consapevole che avrebbe potuto trovarsi a sostenere un secondo contributo, e ha comunque sottoscritto l’accordo. Non può quindi, secondo la Corte, chiedere di cambiarlo pochi mesi dopo sulla base di un fatto che poteva e doveva prevedere.

Anche per quanto riguarda il rimborso spese mediche, gli Ermellini hanno precisato che, pur essendo una voce distinta, deriva comunque dall’accordo di divorzioe può essere modificatasolo in presenza di reali cambiamenti nelle condizioni economichedelle parti. In questo caso, talicambiamentinon erano stati provati

In conclusione, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato nel nostro ordinamento: le condizioni economiche stabilite in sede di divorzio sono sì modificabili, ma solo in presenza di eventi nuovi, sopravvenuti e rilevanti. Non basta un peggioramento prevedibile o già annunciato: serve un cambiamento reale e non ipotizzabile al momento della firma dell’accordo.

Sulla scorta di dette motivazioni, la Corte ha annullato la decisione della Corte d’Appello e ha disposto un nuovo esame del caso, affidato a un collegio diverso.

La massima

L’assegno di mantenimento alla seconda partner, per quanto peggiorativo delle condizioni economiche dell’obbligato, non fa scattare la riduzione del contributo divorzile erogato in favore della prima moglie”.

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