Con l’ordinanza n. 18056 del 3 luglio 2025, la Suprema Corte di Cassazione, II Sezione civile, si è pronunciata in materia di donazioni e successioni, precisando che: in tema di successioni, il figlio che riceve un immobile in donazione non paga i debiti del padre se rinuncia all’eredità. Non rileva la mancata redazione dell’inventario prevista per chi è in possesso dei beni del defunto perché l’atto di liberalità ha avuto effetti traslativi immediati.
Il caso
La vicenda nasce in seguito a due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale nei confronti di una figlia, ai fini del pagamento di alcune somme dovute dal padre defunto a titolo di compensi professionali.
La donna si è opposta ai decreti, sostenendo di aver rinunciato all’eredità del padre, attraverso un atto formale di rinuncia sottoscritto anni prima.
Dall’altra parte, il creditore ha eccepito che la stessa figlia aveva ricevuto in passato una donazione di immobili da parte del padre e che, dopo la morte di quest’ultimo, aveva anche intrapreso azioni giudiziarie per difendere il possesso di quei beni. Secondo questa tesi, tali comportamenti dimostrerebbero un’accettazione tacita dell’eredità, rendendola responsabile dei debiti del defunto.
In primo grado il Tribunale ha accolto l’opposizione della figlia, revocando i decreti ingiuntivi. Anche la Corte d’Appello ha confermato questa decisione, ritenendo che la donazione avesse prodotto effetti immediati, rendendo la figlia proprietaria dei beni ricevuti a titolo di donazione, senza obblighi successori.
Il creditore, non soddisfatto, ha dunque proposto ricorso in Cassazione.
L’ordinanza n. 18056 del 3 luglio 2025
La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito, rigettando il ricorso.
Secondo la Suprema Corte, chi riceve un bene in donazione diventa immediatamente proprietario di quel bene per effetto dell’atto stesso, e non per causa ereditaria. Dunque, anche se la donazione proviene dal futuro defunto, il bene non entra nell’asse ereditario.
Per questo motivo, la figlia non era obbligata a redigere alcun inventario, come invece richiesto a chi si trovi nel possesso di beni ereditari. La norma che prevede l’obbligo di inventario (art. 485 c.c.) si applica solo a chi possiede beni propriamente ereditari, cioè non ricevuti con titoli validi come la donazione.
Inoltre, la Corte ha chiarito che il fatto di aver difeso il possesso dei beni attraverso azioni giudiziarie non equivale ad accettazione dell’eredità, poiché la figlia agiva in qualità di proprietaria, e non di erede.
Infine, la rinuncia all’eredità, pur intervenuta a distanza di tempo, è stata ritenuta valida e idonea a confermare la volontà della figlia di non assumere la qualità di erede, consolidando la sua posizione di semplice proprietaria dei beni donati.
La massima
“In tema di successioni, il figlio che riceve un immobile in donazione non paga i debiti del padre se rinuncia all’eredità. Non rileva la mancata redazione dell’inventario prevista per chi è in possesso dei beni del defunto perché l’atto di liberalità ha avuto effetti traslativi immediati.“