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Licenziamento e inidoneità fisica: la Cassazione chiarisce i limiti del ricollocamento

Con l’ordinanza n. 24994 dell’11 settembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata in materia di licenziamenti, precisando che è legittimo il licenziamento del dipendente che, a causa di grossi problemi fisici, non è ricollocabile in azienda, se non attraverso una irragionevole modifica dell’assetto organizzativo aziendale.

Il caso

La vicenda trae origine dal licenziamento di una lavoratrice, assunta come barista, che in seguito a un grave incidente stradale era rimasta assente dal lavoro per un lungo periodo. Alla ripresa, il medico competente ne aveva certificato l’idoneità con forti limitazioni: divieto di movimentazione manuale dei carichi, impossibilità di mantenere a lungo la stazione eretta e necessità di prediligere postazioni sedute.

La società datrice di lavoro, gestendo un’attività di ristorazione e ospitalità, aveva valutato l’impossibilità di ricollocare la dipendente in mansioni compatibili con le prescrizioni mediche, evidenziando come tutti i ruoli disponibili (barista, servizio in sala, addetta alle pulizie, governante ai piani) richiedessero attività in piedi o movimentazione di carichi. Anche la posizione di cassiera era risultata non idonea, sia perché solo parzialmente compatibile con le limitazioni, sia perché avrebbe comportato una modifica disfunzionale e irragionevole dell’organizzazione aziendale.

Dopo il rigetto dell’impugnazione del licenziamento da parte del Tribunale e della Corte d’Appello, la lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il datore non avesse tentato concretamente di ricercare mansioni o accomodamenti ragionevoli.

L’ordinanza n. 24994 dell’11 settembre 2025

La Suprema Corte ha richiamato il quadro normativo di riferimento, in particolare l’art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 216/2003, che recepisce la direttiva europea 2000/78/CE e impone al datore di lavoro l’onere di provare non solo l’inidoneità sopravvenuta del dipendente, ma anche l’impossibilità di adottare ‘accomodamenti ragionevoli’ che consentano al lavoratore disabile di mantenere l’occupazione. Tali accomodamenti devono però essere proporzionati e non comportare un sacrificio eccessivo per l’impresa.

La Cassazione ha ribadito che non è sufficiente per il datore limitarsi a constatare l’assenza di posti compatibili, ma occorre dimostrare di avere esplorato soluzioni organizzative ragionevoli. Tuttavia, la valutazione sulla ragionevolezza degli accomodamenti è una questione di fatto, rimessa ai giudici di merito, e può essere censurata in Cassazione solo per vizi logici o violazione dei criteri interpretativi.

Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente escluso la possibilità di ricollocamento, poiché ogni ipotesi alternativa avrebbe comportato una modifica eccessivamente gravosa e irragionevole dell’assetto aziendale. La lettura del certificato medico proposta dalla ricorrente è stata considerata una mera interpretazione alternativa, non idonea a scalfire la decisione d’appello.

Di conseguenza, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento.

La massima

«È legittimo il licenziamento del dipendente che, a causa di grossi problemi fisici, non è ricollocabile in azienda, se non attraverso una irragionevole modifica dell’assetto organizzativo aziendale.»

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