Blog

News

Casa familiare e tutela del minore: la Cassazione fa chiarezza

Con l’ordinanza n. 24754 dell’8 settembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di assegnazione della casa familiare e tutela del minore precisando che l’assegnazione della casa familiare non può essere revocata se la bambina ha potuto vivere poco tempo nell’abitazione a causa dei conflitti fra i due e dell’aggressività di lui.

Il caso

La vicenda trae origine dalla crisi di una coppia non coniugata dalla quale è nata una bambina. A seguito della separazione, la madre aveva chiesto al Tribunale di Roma l’affidamento della figlia e la regolamentazione dei rapporti con il padre. Con provvedimento del 2023, il Tribunale aveva disposto l’affidamento esclusivo della minore alla madre, prevedendo incontri protetti con il padre e assegnando alla donna la casa familiare, di proprietà dell’uomo. Inoltre, aveva stabilito un assegno di mantenimento a carico del padre.

Quest’ultimo, non condividendo la decisione, proponeva reclamo alla Corte d’Appello di Roma, chiedendo l’affidamento condiviso, la riduzione del mantenimento e soprattutto la revoca dell’assegnazione della casa. La Corte d’Appello, pur confermando l’affidamento esclusivo e l’assegno di mantenimento, revocava effettivamente l’assegnazione dell’abitazione alla madre. La motivazione era che la bambina aveva vissuto nella casa familiare soltanto i primi 18 mesi di vita e, in seguito, era stata ospitata presso altri familiari, interrompendo così il legame abituale con quell’ambiente domestico.

La madre ricorreva quindi in Cassazione, sostenendo che la revoca fosse in contrasto con l’interesse superiore della figlia e che l’allontanamento dall’abitazione era stato imposto dalla necessità di proteggerla da episodi di conflittualità e aggressività del padre.

L’ordinanza n. 24754 dell’8 settembre 2025

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della madre, ribadendo principi fondamentali in materia di tutela del minore. In primo luogo, ha richiamato l’art. 337-sexies c.c., che prevede che l’assegnazione della casa familiare deve essere decisa tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli.

Secondo la Cassazione, la breve durata della permanenza della bambina nella casa familiare non può di per sé giustificare la revoca dell’assegnazione, soprattutto quando l’allontanamento è stato determinato da circostanze straordinarie, come conflitti gravi o comportamenti aggressivi di un genitore. La Corte ha chiarito che la natura di “casa familiare” non viene meno solo perché, in un periodo di crisi, il minore è costretto a vivere temporaneamente altrove. Le sistemazioni provvisorie, presso parenti o altre abitazioni, non assumono lo stesso valore giuridico della casa familiare originaria.

Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che il rientro della minore nella casa familiare, in esecuzione del provvedimento del Tribunale, aveva ripristinato un legame stabile con quell’abitazione, elemento da valorizzare nell’ottica di garantire continuità e stabilità alla vita della bambina.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha cassato il provvedimento della Corte d’Appello, rinviando per un nuovo esame conforme ai principi affermati.

La massima

L’assegnazione della casa familiare non può essere revocata se la bambina ha potuto vivere poco tempo nell’abitazione a causa dei conflitti fra i due e dell’aggressività di lui

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *