Con l’ordinanza n. 22864 dell’8 agosto 2025, la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, si è pronunciata in materia di risarcimento danni da cosa in custodia, precisando che: «In tema di responsabilità civile, non va risarcito chi cade nel cortile condominiale se la sconnessione che ha causato il danno è visibile ed evitabile. L’uso dell’ordinaria diligenza e l’ampiezza degli spazi a disposizione consente infatti all’infortunato di superare la situazione di possibile pericolo con l’adozione di normali cautele».
Il caso
Una condomina aveva citato in giudizio il proprio condominio, chiedendo il risarcimento dei danni fisici riportati a seguito di una caduta avvenuta nel cortile comune.
Secondo la donna, la caduta era stata provocata da una disconnessione della pavimentazione, presente nella piazzetta condominiale.
Il condominio, chiamata in causa anche la propria compagnia assicuratrice, aveva contestato la domanda.
Il Tribunale di Milano, nel 2021, rigettava la richiesta risarcitoria; decisione confermata nel 2022 dalla Corte d’Appello, la quale sottolineava come la danneggiata non avesse provato che la caduta fosse stata causata proprio dalla sconnessione indicata.
Inoltre, i giudici territoriali evidenziavano che la situazione dei luoghi non presentava caratteristiche di imprevedibilità o invisibilità: la pavimentazione irregolare era riconoscibile e l’ampiezza degli spazi consentiva di evitare il punto critico con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Di conseguenza, la caduta era da imputare alla condotta negligente della donna.
L’ordinanza n. 22864 dell’8 agosto 2025
Investita del ricorso, la Corte di Cassazione ha confermato le conclusioni dei giudici di merito. La Suprema Corte ha ribadito che la responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) ha natura oggettiva, nel senso che si fonda esclusivamente sul nesso causale tra la cosa e il danno, senza necessità di provare la colpa del custode.
Tuttavia, tale responsabilità può essere esclusa quando la condotta del danneggiato abbia efficacia causale esclusiva nella produzione del sinistro.
In altre parole, se l’infortunato non presta la dovuta attenzione e incorre in una situazione di pericolo che avrebbe potuto agevolmente evitare, la sua condotta interrompe il nesso eziologico e il custode non risponde del danno.
La Cassazione ha inoltre chiarito che non è necessario che la condotta del danneggiato sia ‘eccezionale o imprevedibile’: è sufficiente che essa sia imprudente e tale da assorbire interamente la catena causale.
Quanto alle doglianze in punto di prove, la Corte ha ricordato che la valutazione delle istanze istruttorie e delle risultanze probatorie è riservata al giudice di merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo evidenti vizi logici o giuridici.
La massima
«In tema di responsabilità civile, non va risarcito chi cade nel cortile condominiale se la sconnessione che ha causato il danno è visibile ed evitabile. L’uso dell’ordinaria diligenza e l’ampiezza degli spazi a disposizione consente infatti all’infortunato di superare la situazione di possibile pericolo con l’adozione di normali cautele».