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Quando il danno morale non può essere dimenticato: la Cassazione interviene sul risarcimento del danno non patrimoniale

Con l’ordinanza n. 27102 del 9 ottobre 2025, la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, si è pronunciata in materia di risarcimento del danno in forza delle tabelle del Tribunale di Milano, precisando che, in tema di sinistri stradali, la sentenza d’appello deve essere cassata con rinvio laddove la Corte di merito, liquidando in base alle tabelle del tribunale di Milano il solo danno biologico, abbia di fatto omesso di statuire in merito alla richiesta di ristoro del danno non patrimoniale nella componente costituita dal “dolore” e dalla “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale), componente che, come indicato dalle stesse tabelle liquidatorie milanesi, ben può essere liquidata in via di presunzione con riferimento ad un dato tipo di lesione.

Il caso

La vicenda trae origine da un sinistro stradale avvenuto nel 2013, quando una pedone veniva investita da un veicolo mentre attraversava la strada comunale. In primo grado, il Tribunale ritenne la donna responsabile esclusiva del sinistro, in quanto l’attraversamento era avvenuto al di fuori delle strisce pedonali.

La Corte d’Appello, pur riconoscendo una parziale responsabilità del conducente, rideterminava le percentuali di colpa nel 70% a carico della pedone e nel 30% a carico del guidatore, condannando quest’ultimo e la compagnia assicurativa al risarcimento del danno non patrimoniale secondo le tabelle del Tribunale di Milano.

Tuttavia, la liquidazione era stata effettuata considerando solo il danno biologico, omettendo la componente del danno morale.

La danneggiata ricorreva così in Cassazione, lamentando la mancata valutazione della sofferenza soggettiva e del dolore connessi alle lesioni subite.

L’ordinanza n. 27102 del 9 ottobre 2025

La Suprema Corte ha parzialmente accolto il ricorso della danneggiata, ritenendo fondato il motivo relativo alla mancata considerazione del danno morale.

I giudici di legittimità hanno ricordato che le Tabelle del Tribunale di Milano, utilizzate come parametro uniforme per la liquidazione del danno non patrimoniale, prevedono la possibilità di includere, in via presuntiva, anche la voce del danno morale, ossia quella riferita al dolore e alla sofferenza soggettiva.

Pertanto, qualora il giudice di merito liquidi solo il danno biologico, omettendo di pronunciarsi sul danno morale, la sentenza deve essere cassata con rinvio per un nuovo esame.

Nel caso di specie, la Cassazione ha rinviato alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova quantificazione del danno non patrimoniale, tenendo conto anche della componente morale.

La decisione conferma l’importanza di un risarcimento integrale e personalizzato, che tenga conto non solo dell’invalidità fisica, ma anche della sofferenza interiore subita dalla vittima dell’incidente.

La massima

In tema di sinistri stradali, la sentenza d’appello deve essere cassata con rinvio laddove la Corte di merito, liquidando in base alle tabelle del tribunale di Milano il solo danno biologico, ha di fatto omesso di statuire in merito alla richiesta di ristoro del danno non patrimoniale nella componente costituita dal ‘dolore’ e dalla ‘sofferenza soggettiva’ (c.d. danno morale), componente che, come indicato dalle stesse tabelle liquidatorie milanesi, ben può essere liquidata in via di presunzione con riferimento ad un dato tipo di lesione.

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