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Auto usata difettosa? Se i vizi erano visibili, niente sconti all’acquirente

Con l’ordinanza n. 29420 del 6 novembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione, II Sezione civile, si è pronunciata in materia di compravendita, precisando che l’acquirente non ha diritto a sconti sull’auto usata se i vizi erano facilmente rilevabili alla consegna.

Il caso

La vicenda trae origine dall’acquisto di un’auto usata da parte di un imprenditore, che, dopo la consegna del veicolo, aveva riscontrato diversi difetti e danni, chiedendo al venditore una riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni.

L’auto, una berlina di alta gamma, era stata acquistata presso una concessionaria al prezzo di circa 21.000 euro.

Dopo l’acquisto, l’acquirente aveva lamentato la presenza di graffi, ammaccature, accessori mancanti e l’accensione di alcune spie di manutenzione, ritenendo che tali difetti costituissero ‘vizi occulti’ ai sensi dell’art. 1490 del codice civile.

Il Tribunale di Milano aveva però rigettato la domanda, ritenendo che i difetti segnalati fossero palesi e facilmente individuabili al momento dell’acquisto.

La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, evidenziando che il contratto conteneva la classica clausola ‘vista e piaciuta’, con la quale l’acquirente dichiarava di aver visionato e accettato il veicolo nello stato in cui si trovava.

Non soddisfatto, l’acquirente aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo di non aver potuto esaminare adeguatamente l’auto al momento dell’acquisto e che alcuni difetti si erano manifestati solo successivamente.

Secondo la sua tesi, la garanzia avrebbe dovuto operare comunque per i vizi non immediatamente rilevabili.

L’ordinanza n. 29420 del 6 novembre 2025

La Corte di Cassazione ha confermato integralmente le decisioni dei giudici di merito, ribadendo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza italiana in tema di compravendita di beni usati: la clausola ‘vista e piaciuta’ esonera il venditore dalla garanzia per i vizi che siano riconoscibili con la normale diligenza, a meno che non vi sia stata mala fede o dolo nell’occultamento dei difetti.

La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione sulla natura ‘palese’ o ‘occulta’ dei vizi è un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e coerente.

Nel caso concreto, i difetti denunciati – graffi, accessori mancanti, segnalazioni sul cruscotto – erano elementi facilmente rilevabili al momento della consegna e, pertanto, non potevano essere qualificati come vizi occulti.

Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto corretta l’esclusione della garanzia per tali difetti e ha rigettato il ricorso dell’acquirente, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria per lite temeraria.

La massima

«La clausola vista e piaciuta esclude la garanzia ex art. 1490 c.c. per i vizi riconoscibili con la normale diligenza, salvo mala fede del venditore.»

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