Con l’ordinanza n. 30701 del 21 novembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, si è pronunciata in materia di responsabilità solidale per danni da cosa in custodia del proprietario e dell’usufruttuario, precisando che anche il nudo proprietario può rispondere dei danni causati dalla rovina di un edificio quando l’evento deriva da un vizio strutturale dell’immobile.
Il caso
Un grave incidente domestico ha dato origine alla vicenda oggetto dell’ordinanza.
Un bambino, mentre si trovava sul balcone dell’abitazione condotta in locazione dai suoi genitori, precipitava al suolo a causa del cedimento improvviso della ringhiera.
L’impatto provocava lesioni gravissime.
I genitori del minore citarono in giudizio sia la usufruttuaria–locatrice dell’immobile sia la proprietaria, sostenendo che entrambe fossero responsabili, seppure a diverso titolo: la prima come custode del bene (art. 2051 c.c.), la seconda in quanto proprietaria tenuta alle responsabilità da rovina di edificio (art. 2053 c.c.).
Nei diversi gradi di giudizio, la controversia si è concentrata inizialmente sull’individuazione del soggetto custode dell’immobile.
La Corte d’Appello, nel giudizio di rinvio, aveva riconosciuto la responsabilità della sola usufruttuaria, senza tuttavia esaminare nel merito la domanda proposta contro la proprietaria ai sensi dell’art. 2053 c.c., ritenendo che tale questione fosse estranea al thema decidendum.
L’ordinanza n. 30701 del 21 novembre 2025
La Cassazione ha ritenuto tale impostazione errata. La Suprema Corte ha chiarito che, nel giudizio di rinvio, il giudice deve esaminare tutte le domande originariamente proposte, salvo che non si sia formato un giudicato interno.
Poiché gli attori avevano sempre domandato la condanna della proprietaria ai sensi dell’art. 2053 c.c., la Corte d’Appello avrebbe dovuto pronunciarsi sul punto.
La Cassazione ha inoltre precisato che la responsabilità del custode (art. 2051) e quella del proprietario per rovina di edificio (art. 2053) non solo non sono incompatibili, ma possono anche coesistere.
Ciò significa che proprietario e usufruttuario possono rispondere in solido dei danni derivanti da un unico fatto lesivo, ognuno in base al proprio titolo di responsabilità, ai sensi dell’art. 2055 c.c.
Questo chiarimento assume grande rilievo pratico: la tutela del danneggiato viene potenziata, perché egli può chiedere il risarcimento a più soggetti, ciascuno dei quali può aver contribuito causalmente alla produzione del danno.
La massima
«In tema responsabilità civile da cose in custodia, anche il nudo proprietario dell’immobile risponde del danno riportato da un minore caduto dal balcone per il cedimento della ringhiera. Va ammessa infatti la coesistenza della responsabilità con l’usufruttuario perché in questo caso opera la disciplina prevista dall’articolo 2053 del codice civile sulla rovina di edificio».