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Piscina e sicurezza: quando il gestore risponde dei comportamenti pericolosi degli utenti

Con l’ordinanza n. 31614 del 04 dicembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è pronunciata in materia di merger leveraged buy out (MLBO), precisando, in termini semplificati e applicati al caso concreto, che il gestore di una piscina può essere chiamato a rispondere dei danni subiti da un’utente colpita da una pallonata mentre si trovava nella vasca idromassaggio.

Il caso

La vicenda trae origine da un episodio verificatosi all’interno di una piscina comunale, dove una donna, mentre si trovava nella vasca idromassaggio, veniva improvvisamente colpita al volto da una pallonata lanciata da alcuni ragazzi presenti nell’impianto.

L’urto le procurava lesioni personali, inducendola ad agire giudizialmente nei confronti del gestore della struttura per ottenere il risarcimento dei danni.

In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda, riconoscendo la responsabilità del gestore.

In appello, tuttavia, la decisione veniva ribaltata: la Corte territoriale riteneva insussistente la responsabilità del gestore, sostenendo che la vasca idromassaggio non avesse avuto alcun ruolo causale nell’evento e che l’obbligo di vigilanza fosse limitato ai rischi tipici dell’annegamento.

La questione giungeva così all’esame della Corte di Cassazione.

L’ordinanza n. 31614 del 04 dicembre 2025

La Suprema Corte ha ribaltato la decisione di secondo grado, chiarendo in modo netto la portata degli obblighi del gestore di una struttura ricreativa.

I giudici di legittimità hanno affermato che, pur non potendosi invocare la responsabilità per danni da cose in custodia – poiché la vasca idromassaggio non è stata la causa materiale dell’incidente – il gestore risponde comunque ai sensi dell’art. 2043 c.c. per non aver impedito un comportamento pericoloso posto in essere da altri utenti.

La Cassazione ha evidenziato che la vasca idromassaggio è un luogo destinato al relax e alla sicurezza dell’utente, in cui è ragionevole attendersi un ambiente privo di attività incompatibili, come il gioco con la palla.

Da ciò discende un obbligo di protezione in capo al gestore, volto a prevenire situazioni potenzialmente dannose.

La mancata vigilanza e l’omessa interdizione di comportamenti pericolosi integrano pertanto un illecito aquiliano, rendendo il gestore responsabile dei danni subiti dall’utente.

La Corte ha inoltre rilevato un’omessa pronuncia, da parte del giudice d’appello, sulla domanda di responsabilità contrattuale avanzata dalla danneggiata, imponendo un nuovo giudizio dinanzi alla Corte territoriale.

La massima

È il gestore della piscina a pagare i danni della pallonata subiti da una donna che faceva l’idromassaggio.

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