Con l’ordinanza n. 32689 del 15 dicembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata in materia di ferie non godute, precisando che le ferie annuali retribuite rappresentano un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, che grava sul datore di lavoro come vero e proprio obbligo. Il diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute, in caso di cessazione del rapporto, non è un beneficio autonomo, ma è strettamente collegato al diritto alle ferie stesse.
Ne consegue che la perdita di tale diritto può verificarsi solo se il datore di lavoro dimostra di aver messo il lavoratore nelle condizioni concrete di fruire delle ferie, informandolo in modo chiaro e tempestivo delle conseguenze della mancata fruizione. Questo principio – chiarisce la Corte – si applica anche ai dirigenti.
Il caso
La vicenda trae origine dal rapporto di lavoro intercorrente tra un dirigente e una società operante nel settore industriale.
Alla cessazione del rapporto, il dirigente agiva in giudizio per ottenere, tra l’altro, il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, maturate nel corso degli anni.
In primo grado, alcune delle domande venivano accolte; in appello, invece, la Corte territoriale rigettava la richiesta relativa alle ferie non godute, ritenendo che il dirigente, in ragione della sua posizione apicale, avesse piena autonomia nell’organizzazione del proprio tempo di lavoro e nella scelta dei periodi di ferie.
Secondo i giudici di secondo grado, in mancanza della prova di esigenze aziendali eccezionali che avessero impedito la fruizione delle ferie, non poteva riconoscersi il diritto all’indennità sostitutiva.
Avverso tale decisione, il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione.
L’ordinanza n. 32689 del 15 dicembre 2025
La Corte di Cassazione, nel riesaminare la questione, ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nazionale ed europeo.
Richiamando la normativa dell’Unione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia, la Suprema Corte ha ribadito che il diritto alle ferie annuali retribuite è strettamente connesso alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e non può essere svuotato di contenuto attraverso automatismi o presunzioni sfavorevoli al dipendente.
In questa prospettiva, la Cassazione ha chiarito che non è il lavoratore a dover dimostrare perché non ha fruito delle ferie, bensì il datore di lavoro a dover provare di aver adempiuto ai propri obblighi: concedere concretamente le ferie, invitare il lavoratore – anche formalmente, se necessario – a goderne e informarlo in modo preciso e tempestivo che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita del diritto.
Solo qualora risulti che il lavoratore, pienamente consapevole delle conseguenze, abbia scelto deliberatamente di non usufruire delle ferie, può escludersi il diritto all’indennità sostitutiva.
Tale principio, sottolinea la Corte, vale anche per i dirigenti, superando un orientamento più risalente che attribuiva rilievo decisivo alla loro autonomia organizzativa.
La massima
«Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, anche se dirigente, e correlativamente un obbligo del datore di lavoro. Il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute alla cessazione del rapporto è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie. Grava sul datore di lavoro l’onere di provare di aver adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie, invitando formalmente il lavoratore (quando necessario in considerazione della struttura aziendale) a fruirne e informandolo tempestivamente e accuratamente che, in mancanza, le ferie andranno perdute al termine del periodo di riferimento o di riporto. La perdita del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva può verificarsi solo se il datore prova che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze, si è astenuto dal fruirne dopo essere stato posto in condizione di esercitare effettivamente tale diritto. Tale principio si applica anche ai dirigenti.»