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Tradimento e violenza: perché non sempre scatta l’addebito della separazione

con l’ordinanza n. 10281 del 20 aprile 2026, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di separazione, precisando che non può essere addebitata la fine del matrimonio al coniuge che tradisce se la relazione extraconiugale è successiva a gravi e reiterate violenze subite dall’altro partner, in quanto il legame matrimoniale deve ritenersi già irrimediabilmente compromesso.

Il caso

La vicenda trae origine da una complessa crisi coniugale che ha visto un uomo e una donna contrapposti in una lunga battaglia legale. Inizialmente, il Tribunale di Foggia aveva dichiarato l’addebito della separazione a entrambi i coniugi: alla moglie per una relazione extraconiugale e al marito per i suoi comportamenti violenti.

Il tribunale aveva inoltre stabilito l’affidamento condiviso del figlio minore.

La Corte d’appello di Bari, tuttavia, ha ribaltato tale visione. I giudici di secondo grado hanno accertato, attraverso l’esame degli atti di un procedimento penale parallelo, che le violenze fisiche e verbali del marito (percosse, minacce di morte e umiliazioni) erano iniziate già nel 2018.

Al contrario, la relazione della moglie con un altro uomo era iniziata solo nell’aprile del 2019, proprio dopo che la donna si era rivolta alle forze dell’ordine per denunciare i soprusi subiti.

La Corte d’appello ha quindi revocato l’addebito a carico della moglie, attribuendo la responsabilità esclusiva della fine del matrimonio al marito e disponendo l’affidamento esclusivo del figlio alla madre.

L’uomo ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando, tra le altre cose, la violazione della presunzione di non colpevolezza (poiché il processo penale era ancora in corso) e contestando la decisione sull’affidamento del figlio, ormai sedicenne, che rifiutava categoricamente di incontrarlo.

L’ordinanza n. 10281 del 20 aprile 2026

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del marito, confermando integralmente il ragionamento dei giudici di merito. Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto gerarchico tra i doveri matrimoniali: la Suprema Corte ha ribadito che le violenze fisiche, per la loro estrema gravità, non possono essere messe sullo stesso piano di una successiva infedeltà.

Quando un coniuge pone in essere condotte violente, queste causano di per sé una crisi irreversibile del matrimonio, rendendo l’eventuale successivo tradimento dell’altro partner privo di incidenza causale sulla fine dell’unione.

Riguardo alla presunzione di innocenza invocata dal ricorrente, la Cassazione ha chiarito che tale principio opera esclusivamente in sede penale.

Nel giudizio civile di separazione, il giudice ha il dovere di valutare autonomamente i fatti, potendo trarre il proprio convincimento anche dagli elementi raccolti durante le indagini preliminari (come verbali di sommarie informazioni e certificazioni mediche), senza dover attendere una sentenza penale definitiva.

Infine, la Corte ha convalidato l’affidamento esclusivo alla madre. Sebbene il diritto alla “bigenitorialità” (ovvero il diritto del figlio di mantenere rapporti con entrambi i genitori) sia la regola generale, esso deve cedere di fronte al “superiore interesse del minore”.

Nel caso di specie, la condotta del padre, che aveva persino impedito al figlio di frequentare la scuola nonostante una grave patologia, unita al rifiuto totale e irreversibile del ragazzo (ormai ultrasedicenne) di avere contatti con lui, ha reso l’affidamento esclusivo l’unica soluzione idonea a tutelare lo sviluppo psicofisico del giovane.

La massima

No all’addebito della separazione chi tradisce un coniuge violento e vessatorio

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