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Assegno divorzile e accordi di separazione: la Cassazione ribadisce il principio perequativo

Con l’ordinanza n. 10914 del 24 aprile 2026, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di assegno divorzile, precisando che gli accordi economici raggiunti in sede di separazione non fanno venir meno il diritto all’assegno di divorzio quando ne ricorrano i presupposti in chiave perequativo-compensativa.

Il caso

La vicenda trae origine dalla sentenza con cui la Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la decisione di primo grado, riconoscendo in favore dell’ex moglie un assegno divorzile di modesto importo, pari a 150 euro mensili, e rigettando l’impugnazione principale proposta dall’ex marito. I giudici di merito avevano ritenuto che la donna avesse contribuito per oltre trent’anni alla vita familiare e alla cura delle figlie, rinunciando a sviluppare pienamente la propria posizione professionale, e avevano escluso la componente assistenziale dell’assegno perché la stessa disponeva comunque di mezzi di sostentamento adeguati.

Nel ricostruire la situazione economica tra gli ex coniugi, la Corte territoriale aveva valorizzato il fatto che la donna avesse lavorato per lungo tempo nell’impresa del marito senza percepire regolarmente retribuzione e contributi previdenziali, evidenziando altresì che, in età prossima alla pensione, non avrebbe potuto raggiungere un trattamento previdenziale analogo a quello dell’ex marito. Era stato inoltre considerato irrilevante, ai fini dell’esclusione dell’assegno, il fatto che ella disponesse di conti correnti, investimenti e somme ottenute in sede di transazione lavoristica, così come il diritto di abitazione sull’immobile familiare. La Corte d’appello aveva anche escluso che gli accordi di separazione potessero già avere integralmente soddisfatto la finalità perequativa, ritenendoli non idonei a eliminare il diritto all’assegno divorzile.

Contro tale decisione l’ex marito aveva proposto ricorso per cassazione con tre motivi, contestando, in sintesi, l’applicazione del principio di non contestazione, la motivazione resa sulla situazione patrimoniale della ex moglie e, soprattutto, l’irrilevanza attribuita agli accordi transattivi intervenuti in sede di separazione e nel contenzioso lavoristico.

L’ordinanza n. 10914 del 24 aprile 2026

La Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha osservato che la censura, pur formalmente costruita come violazione del principio di non contestazione, mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito della controversia, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che spetta al giudice di merito stabilire se le allegazioni siano state sufficientemente specifiche e se le contestazioni siano state tempestive e pertinenti, potendosi sindacare in cassazione soltanto eventuali vizi motivazionali nei limiti stretti consentiti dalla legge.

Quanto al secondo motivo, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello non fosse affatto apparente, poiché aveva effettivamente esaminato la documentazione patrimoniale prodotta e tratto da essa una conclusione logica e comprensibile. La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso tentava, in sostanza, di ottenere una rivalutazione delle prove, trasformando il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito, operazione non consentita. È stato inoltre ritenuto non decisivo l’assunto secondo cui la Corte territoriale avrebbe considerato soltanto il profilo reddituale, perché nella motivazione erano state prese in esame anche le condizioni patrimoniali delle parti.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e infondato. La Cassazione ha sottolineato che gli accordi di separazione e la transazione in sede lavoristica non avevano dimostrato di avere colmato in modo definitivo e completo la sperequazione economica esistente tra le parti, né tantomeno di avere eliminato il pregiudizio connesso alla riduzione della futura posizione pensionistica dell’ex moglie. In particolare, la Corte ha precisato che gli accordi intervenuti tra coniugi separati servono a regolare i rapporti patrimoniali nella fase della separazione, ma non valgono di per sé a escludere il diritto all’assegno divorzile, che ha una funzione autonoma e può essere riconosciuto quando la cessazione del vincolo matrimoniale lasci emergere uno squilibrio economico frutto delle scelte di vita condivise durante il matrimonio. La Corte ha quindi confermato che, al più, tali accordi possono incidere sulla quantificazione dell’assegno, non sulla sua astratta spettanza.

La massima

Gli accordi economici in sede di separazione non fanno venir meno il diritto all’assegno di divorzio a titolo perequativo.

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