Con l’ordinanza n. 14864 del 18 maggio 2026, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di mantenimento, precisando che la revoca dell’assegno di mantenimento deve essere disposta dalla domanda presentata dall’uomo perché la ex è andata a convivere con un altro.
Il caso
La vicenda prende avvio dalla separazione personale tra i coniugi, definita dal tribunale con una pronuncia che poneva a carico del marito un obbligo di contribuzione sia per il mantenimento della moglie sia per quello dei figli. In appello, la misura destinata alla prole veniva ridotta, ma la decisione non veniva ulteriormente contestata e passava in giudicato.
Successivamente, il marito chiedeva la modifica dei provvedimenti economici già stabiliti, domandando la revoca dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex moglie e una nuova riduzione del contributo per i figli. A fondamento della richiesta deduceva, da un lato, un peggioramento delle proprie condizioni economiche e, dall’altro, l’avvenuta instaurazione, da parte dell’ex coniuge, di una stabile convivenza con un nuovo partner.
Il tribunale respingeva la domanda per difetto di prova di fatti nuovi idonei a giustificare la revisione. La corte d’appello, investita del reclamo, riduceva ancora il contributo per i figli, ma negava la revoca dell’assegno per l’ex moglie, ritenendo non dimostrata una convivenza more uxorio stabile e continuativa.
La questione approdava quindi in Cassazione, che in un primo intervento censurava l’impostazione della corte territoriale e rinviava la causa per un nuovo esame. All’esito del giudizio di rinvio, la corte d’appello revocava finalmente l’assegno di mantenimento, ma faceva decorrere l’effetto dalla data della decisione. Contro questa soluzione veniva proposto un nuovo ricorso per cassazione.
L’ordinanza n. 14864 del 18 maggio 2026
La Suprema Corte affronta il tema della decorrenza della revoca dell’assegno di mantenimento e richiama un principio consolidato: quando si chiede la modifica o la cessazione di un assegno, la regola generale vuole che gli effetti decorrano dalla data della domanda giudiziale, non da quella della decisione.
La Corte precisa che il diritto al mantenimento e il corrispondente obbligo del coniuge tenuto a versarlo restano efficaci fino a quando non intervenga una pronuncia di modifica. Per questo, il momento in cui i fatti che giustificano il cambiamento si sono verificati non è, di per sé, decisivo; ciò che conta è il momento in cui la parte ha chiesto al giudice di rivedere l’assetto economico già fissato.
Nel caso concreto, la convivenza stabile dell’ex moglie era stata ritenuta provata all’esito del giudizio di rinvio, proprio in forza degli elementi emersi nel processo. Di conseguenza, secondo la Corte, non vi era alcuna ragione per differire la revoca alla data della decisione, poiché la domanda era stata proposta già per far valere quella situazione di fatto.
La Cassazione accoglie quindi il motivo di ricorso relativo alla decorrenza della revoca, annulla il decreto impugnato e rinvia alla corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame anche sulle spese.
La massima
La revoca dell’assegno di mantenimento dev’essere disposta dalla domanda presentata dall’uomo perché la ex è andata a convivere con un altro.