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Autovelox e garanzie del cittadino: l’evoluzione dell’onere probatorio tra omologazione, approvazione e taratura periodica

con l’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026, la Suprema Corte di Cassazione, II Sezione Civile, si è pronunciata in materia di violazione delle norme del CdS, con riguardo al superamento dei limiti di velocità accertati a mezzo autovelox, precisando che tutte le apparecchiature destinate al rilievo della velocità devono necessariamente essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, a prescindere dal loro funzionamento automatico, semiautomatico o assistito da operatori o tramite autodiagnosi. Inoltre, laddove l’automobilista contesti l’efficacia del dispositivo, grava interamente sull’Amministrazione pubblica l’onere di dimostrare l’avvenuta omologazione iniziale e la taratura periodica dello strumento, esibendo le relative certificazioni formali e senza potersi avvalere di prove equipollenti o attestazioni alternative di corretto funzionamento, criterio valevole per qualsiasi forma di controllo elettronico a distanza.

Il caso

La vicenda giuridica approdata all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione trae origine da un contenzioso relativo a sanzioni amministrative irrogate per violazione dei limiti di velocità. Nel corso del mese di aprile del 2021, un’automobilista veniva sanzionata per il superamento dei limiti di velocità previsti dal Codice della Strada. Le infrazioni venivano accertate a distanza mediante un’apparecchiatura elettronica identificata come Velocar RedESpeed Evo, posizionata lungo un’arteria stradale urbana.

L’automobilista proponeva opposizione avverso i verbali di contestazione dinanzi al Giudice di Pace competente. In tale sede giudiziale, la ricorrente eccepiva principalmente l’illegittimità dell’accertamento a causa della totale assenza di un formale decreto di omologazione relativo al dispositivo impiegato per la misurazione della velocità dei veicoli. Il Giudice di Pace accoglieva le ragioni prospettate dall’opponente, procedendo all’annullamento dei verbali impugnati sul presupposto che la mancanza di omologazione dell’apparecchiatura inficiasse la validità stessa della prova dell’infrazione.

Avverso tale decisione proponeva appello l’Amministrazione comunale interessata, sostenendo la piena legittimità dell’accertamento eseguito e contestando l’interpretazione fornita dal magistrato onorario. Il Tribunale, in funzione di giudice di secondo grado, ribaltava l’esito del giudizio di prime cure. Nella motivazione della sentenza di appello veniva affermato che, ai fini della validità dell’accertamento della velocità, fosse sufficiente il provvedimento di mera approvazione ministeriale del dispositivo di rilevamento a distanza, senza che risultasse invece necessaria la specifica prova dell’omologazione.

Ritenendo tale decisione viziata da palese violazione di legge, l’automobilista proponeva ricorso per cassazione, articolando complessivamente cinque motivi di censura, i quali investivano sia la natura giuridica dei titoli autorizzativi del dispositivo elettronico, sia le caratteristiche strutturali del tratto viario sottoposto a controllo e la visibilità della relativa segnaletica di preavviso. L’Amministrazione comunale resisteva depositando un apposito controricorso per chiedere il rigetto dell’impugnazione.

L’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026

Il percorso argomentativo seguito dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione offre l’opportunità di approfondire temi di cruciale rilevanza pratica e dottrinale nel campo del diritto amministrativo e della circolazione stradale. I giudici di legittimità hanno affrontato le doglianze della ricorrente partendo dall’analisi dei primi due motivi di ricorso, inerenti alla mancata omologazione del dispositivo e alla validità temporale delle verifiche di taratura.

La Corte ha preliminarmente richiamato la fondamentale sentenza n. 113 del 2015 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 6, del Codice della Strada nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Tale arresto della Consulta poggia sulla considerazione che qualsiasi strumento di misura, specie se destinato a incidere in via autoritativa sulla sfera giuridica ed economica del cittadino, è soggetto a fenomeni di obsolescenza e staratura che ne possono compromettere l’affidabilità nel corso del tempo.

In diretta applicazione di tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente consolidato l’orientamento secondo cui, in presenza di specifiche contestazioni formulate dal soggetto sanzionato circa l’affidabilità dell’apparecchiatura, il giudice di merito è tenuto a verificare rigorosamente se lo strumento sia stato o meno sottoposto alle necessarie verifiche periodiche. L’onere della prova in ordine al corretto funzionamento e alla regolare manutenzione del dispositivo ricade interamente sulla Pubblica Amministrazione. Non spetta dunque al cittadino dimostrare l’inefficacia dello strumento, bensì all’ente impositore fornire la prova positiva dell’avvenuta omologazione iniziale e della taratura periodica.

Nel caso concreto oggetto di esame, l’Amministrazione comunale aveva assolto compiutamente a tale onere probatorio. Dagli atti di causa risultava infatti che l’apparecchio Velocar RedESpeed Evo utilizzato per il rilevamento era stato sottoposto a regolare verifica periodica di funzionamento in data 21 dicembre 2020. Poiché i verbali di contestazione erano stati elevati rispettivamente il 10 e il 12 aprile 2021, le rilevazioni erano avvenute ampiamente entro l’arco dell’anno dall’ultima verifica eseguita sullo strumento. Tale elemento fattuale ha indotto la Cassazione a rigettare i primi due motivi di ricorso, pur procedendo a correggere parzialmente la motivazione adottata dal Tribunale, il quale aveva erroneamente parificato i concetti giuridici di approvazione e omologazione.

La pronuncia si inserisce in un dibattito interpretativo particolarmente acceso che ha visto contrapporsi diverse letture giurisprudenziali. Nell’aprile del 2024, con la nota ordinanza n. 10505, la stessa Seconda Sezione Civile della Cassazione aveva affermato l’illegittimità dei rilievi eseguiti tramite dispositivi soltanto approvati e non debitamente omologati, provocando un diffuso allarme tra i comandi di polizia locale e generando un parziale blocco nei controlli automatici della velocità su scala nazionale. Molti commentatori paventavano il rischio di un danno erariale per gli enti locali a seguito dell’annullamento seriale dei verbali e delle condanne per lite temeraria ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

L’analisi comparativa tra l’ordinanza del 2024 e quella odierna del 2026 permette di comprendere come non vi sia stata alcuna smentita o inversione di tendenza da parte della Suprema Corte, bensì una coerente applicazione dei medesimi principi generali a differenti situazioni fattuali emerse nei singoli giudizi di merito.

La decisione del 2026 riafferma con fermezza che l’omologazione iniziale costituisce un passaggio indispensabile e non surrogabile dall’approvazione, poiché risponde a differenti esigenze di verifica tecnica circa la rispondenza del prototipo alle prescrizioni regolamentari. Tuttavia, laddove l’Amministrazione offra in giudizio idonea documentazione attestante l’avvenuta omologazione e la taratura annuale, la sanzione resiste validamente alle contestazioni sollevate dal trasgressore.

Nel terzo motivo di ricorso, la difesa dell’automobilista affrontava un differente profilo di contestazione, lamentando che il tratto stradale sul quale erano state registrate le violazioni non possedesse le caratteristiche strutturali minime per poter essere inserito nel decreto prefettizio che autorizza il rilevamento a distanza senza obbligo di contestazione immediata. Veniva eccepito, in particolare, che un’estensione viaria pari a soli 2,4 chilometri non potesse presentare omogenee caratteristiche di pericolosità atte a giustificare l’impiego di tali apparati per l’intera lunghezza del tratto.

La Suprema Corte ha respinto la doglianza richiamando i consolidati limiti del sindacato giurisdizionale ordinario sugli atti amministrativi. È stato ribadito che il provvedimento con cui il Prefetto individua le strade nelle quali non risulta possibile procedere al fermo del veicolo in sicurezza costituisce l’esito di valutazioni ampiamente discrezionali. Tali valutazioni, attenendo al merito dell’azione amministrativa e a ragioni di opportunità tecnica e di tutela della pubblica incolumità, non sono suscettibili di essere sindacate dall’autorità giudiziaria ordinaria, il cui potere di disapplicazione resta confinato ai soli vizi macroscopici di legittimità dell’atto amministrativo.

Sotto il profilo strettamente normativo, i giudici hanno evidenziato che la classificazione di una via come strada urbana di scorrimento non dipende affatto dalla sua lunghezza lineare, bensì dalla presenza oggettiva delle caratteristiche strutturali tassativamente elencate dall’articolo 2, comma 3, lettera D del Codice della Strada. La ricorrente non aveva fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare l’assenza di tali elementi costitutivi, quali la presenza di carreggiate indipendenti, banchine pavimentate o intersezioni semaforizzate.

Gli ultimi due motivi di ricorso vertevano sulla presunta inidoneità e scarsa visibilità della segnaletica stradale di preavviso della postazione autovelox. La difesa lamentava la presenza di poche segnalazioni e la mancata ripetizione dei cartelli dopo le immissioni dalle vie laterali, richiamando a supporto un filmato video asseritamente prodotto nelle fasi di merito del giudizio.

La Cassazione ha dichiarato inammissibili tali censure per difetto assoluto di specificità, applicando rigorosamente il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione sancito dall’articolo 366 del codice di procedura civile. I giudici hanno chiarito che il ricorrente che intenda censurare la valutazione di un documento operata dal giudice di merito ha il duplice e inderogabile onere non solo di descrivere e trascrivere compiutamente il contenuto di tale documento all’interno dell’atto di ricorso, ma anche di indicare con esattezza in quale fase processuale e mediante quale specifico atto il documento stesso sia stato ritualmente depositato nei precedenti gradi di giudizio. Non avendo la ricorrente adempiuto a tali oneri formali, la Corte non ha potuto procedere al riesame della questione di fatto inerente alla visibilità dei cartelli stradali.

Il quadro regolamentare in cui si inserisce questa pronuncia sconta un vuoto normativo e una frammentazione amministrativa che perdurano da oltre trent’anni dall’entrata in vigore del Codice della Strada del 1992. Nel tentativo di porre rimedio a tale incertezza applicativa e di uniformare i criteri di legittimità degli accertamenti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proceduto alla notifica alla Commissione Europea di una complessa bozza di decreto volta a disciplinare in maniera organica l’omologazione e la taratura dei dispositivi di controllo della velocità.

La procedura TRIS attivata a livello europeo prevede un periodo di sospensione dell’iter legislativo nazionale fino al 4 maggio 2026, volto a consentire agli altri Stati membri e alla Commissione di formulare eventuali osservazioni in merito alla compatibilità delle nuove norme tecniche con i principi di libera circolazione delle merci e di trasparenza del mercato unico. Tale iniziativa regolamentare assume un rilievo centrale per il futuro dei contenziosi stradali, introducendo requisiti stringenti che mirano a superare l’attuale dicotomia tra approvazione e omologazione e a garantire standard metrologici costanti e verificabili.

Gli studi statistici condotti nell’ottobre del 2025 hanno ampiamente confermato l’efficacia dei dispositivi di controllo della velocità quale leva primaria per la riduzione strutturale dei sinistri stradali con esito mortale, evidenziando come l’automazione dei controlli risponda a concrete e misurabili esigenze di pubblica sicurezza e prevenzione viaria. Proprio per salvaguardare la finalità preventiva degli accertamenti ed evitare che gli strumenti tecnologici vengano percepiti dai cittadini esclusivamente come mezzi volti a rimpinguare le casse degli enti locali, la giurisprudenza di legittimità continua a pretendere il rispetto assoluto delle garanzie formali e sostanziali poste a presidio della trasparenza dell’azione amministrativa.

L’ordinanza n. 7374 del 2026 lancia dunque un messaggio duplice e di estrema chiarezza. Da un lato, essa rassicura i Comuni sulla piena validità delle sanzioni irrogate laddove l’ente locale sia in grado di dimostrare la corretta manutenzione metrologica e la taratura annuale dei dispositivi impiegati. Dall’altro lato, essa ribadisce fermamente a tutela dell’utenza stradale che l’onere probatorio circa la perfezione tecnica dello strumento grava stabilmente sulla Pubblica Amministrazione, non residuando spazio alcuno per l’utilizzo di apparecchiature prive delle necessarie e documentate certificazioni di legge.

La massima

In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento. Analogo criterio vale per qualsiasi ipotesi di accertamento di infrazioni al codice della strada eseguito mediante il ricorso ad apparati di rilevamento a distanza, poiché in presenza di contestazione sull’idoneità dell’apparato l’Amministrazione deve offrire la relativa prova positiva, mediante la produzione di apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo peraltro ricorrere a mezzi alternativi di attestazione o dimostrazione del corretto funzionamento dei detti apparati.

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