con l’ordinanza n. 7919 del 31 marzo 2026, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia gestazione per altri, precisando che nell’ordinamento italiano il semplice desiderio di diventare genitori, seppur manifestato formalmente attraverso un accordo preliminare, non può tradursi in un legame giuridico di filiazione se uno dei membri della coppia decede prima che il percorso procreativo sia effettivamente iniziato. La Corte ha chiarito che se la madre intenzionale scompare in una fase ancora embrionale del progetto — ovvero prima della fecondazione degli ovuli o della firma di un contratto vincolante con la donna gestante — la sua sola volontà non è sufficiente a fondare la genitorialità. In assenza di un legame biologico o di una relazione affettiva già consolidata con il bambino, prevale il divieto assoluto di maternità surrogata previsto dalla legge italiana, che agisce come un baluardo di ordine pubblico impedendo la trascrizione di atti di nascita stranieri che indichino come genitore chi non ha partecipato attivamente alla vita del minore né ha fornito un contributo genetico.
Il caso
La vicenda che ha dato origine alla pronuncia della Suprema Corte si inserisce nel complesso panorama dei viaggi procreativi transnazionali e delle sfide poste dal progresso delle biotecnologie alla stabilità degli status civili. I protagonisti di questa drammatica storia sono due coniugi italiani, il sig. Ra. Fr. e la sig.ra Ci.El., i quali, dopo aver contratto matrimonio a Brescia nel 2019, si erano trovati a dover affrontare una dura realtà: l’impossibilità di procreare naturalmente a causa di una grave patologia tumorale che aveva colpito la donna.
Spinti dalla volontà di formare una famiglia nonostante la malattia, i coniugi decisero di intraprendere un percorso di gestazione per sostituzione (GPA) negli Stati Uniti, specificamente nel Maine, dove tale pratica è regolamentata e consentita. Il primo passo formale avvenne il 17 agosto 2019, quando la coppia sottoscrisse un “contratto di servizio per portatrici gestazionali” con un’agenzia specializzata. Questo documento, tuttavia, rappresentava solo un accordo preliminare finalizzato alla ricerca di una potenziale candidata alla gestazione e non l’avvio operativo della procedura medica o il contratto definitivo con la portatrice.
La tragedia colpì la coppia il 19 ottobre 2019, quando la sig.ra Ci.El. venne a mancare. Nonostante il lutto, il marito decise di portare avanti il progetto generativo che aveva iniziato con la moglie. Solo in data 11 marzo 2020 — ovvero circa cinque mesi dopo il decesso della coniuge — il sig. Ra. Fr. sottoscrisse il “contratto di portatrice gestazionale” vero e proprio, dando inizio alle procedure cliniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Tale procedura fu portata a termine utilizzando il gamete maschile del ricorrente e un ovocita fornito da una donatrice anonima, con il successivo impianto dell’embrione nell’utero della donna che avrebbe portato a termine la gravidanza per conto del padre.
Nel Maine, conformemente alla lex loci, il Tribunale distrettuale di Androscoggin emise una sentenza e un provvedimento di filiazione, accertando l’esistenza di un comune progetto procreativo originario tra i coniugi e dichiarandoli entrambi genitori del nascituro, sulla base della volontà espressa dalla donna prima del decesso. La bambina nacque il 23 novembre 2021, oltre due anni dopo la scomparsa della madre intenzionale. L’atto di nascita estero, coerentemente con il provvedimento giudiziario statunitense, indicava come genitori sia il sig. Ra. Fr. sia la defunta sig.ra Ci.El..
Al rientro in Italia con la minore, il padre biologico chiese all’ufficiale dello stato civile del Comune di Roncadelle la trascrizione integrale dell’atto di nascita straniero. L’ufficiale, tuttavia, ritenendo l’indicazione della maternità intenzionale in contrasto con l’ordine pubblico italiano — segnatamente col divieto di gestazione per altri — procedette solo a una trascrizione parziale, riconoscendo lo status di figlio esclusivamente nei confronti del padre.
Ne seguì un lungo iter giudiziario. Il Tribunale di Brescia, in primo grado, rigettò il ricorso del padre, sottolineando come il divieto di GPA previsto dall’art. 12 comma 6 della Legge 40/2004 prevalga sulla conservazione dello status acquisito all’estero. Successivamente, la Corte d’Appello di Brescia confermò la decisione, evidenziando un elemento fattuale di estrema rilevanza: l’assenza totale di qualsiasi legame, biologico o affettivo, tra la minore e la moglie defunta, la quale non aveva mai potuto conoscere né accudire la bambina. La vicenda è così giunta all’attenzione della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione.
L’ordinanza n. 7919 del 31 marzo 2026
La pronuncia della Corte di Cassazione rappresenta un tassello fondamentale nel dibattito sulla genitorialità d’intenzione, andando a definire con precisione chirurgica i confini entro i quali la volontà individuale può generare effetti giuridici in presenza di tecniche vietate dall’ordinamento interno. Il percorso logico-giuridico seguito dagli Ermellini si sviluppa attraverso un’analisi rigorosa del concetto di ordine pubblico, del valore del consenso procreativo e del preminente interesse del minore.
Il punto di partenza della Corte è il richiamo alla natura inderogabile del divieto di gestazione per altri previsto dall’ordinamento italiano. L’art. 12, comma 6, della Legge n. 40 del 2004 punisce penalmente chiunque realizzi, organizzi o pubblicizzi la surrogazione di maternità. Questo divieto non è una semplice norma amministrativa, ma esprime un valore fondamentale: la tutela della dignità della donna e del bambino contro forme di mercificazione del corpo umano.
In linea con la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite (sentenza n. 38162 del 2022), la Cassazione ribadisce che il riconoscimento di un atto di nascita straniero derivante da GPA incontra il limite invalicabile dell’ordine pubblico internazionale di cui all’art. 16 della Legge 218/1995. L’ordine pubblico non va inteso solo come insieme di norme imperative, ma come il complesso dei principi supremi e dei diritti fondamentali che delineano l’identità dell’ordinamento costituzionale italiano. Permettere la trascrizione di una genitorialità basata su una pratica vietata equivarrebbe a svuotare di significato la scelta del legislatore nazionale.
Tuttavia, la Corte non si limita a un’applicazione meccanica del divieto. Essa opera un distinguo fondamentale tra il riconoscimento dello status del genitore biologico (che è sempre garantito per assicurare al minore un responsabile legale) e quello del genitore intenzionale (che in Italia non ha legami biologici con il nato). Mentre per il genitore biologico la verità genetica sostiene lo status, per il genitore intenzionale la genitorialità deve trovare un altro fondamento, che solitamente viene individuato o nell’adozione o, in casi eccezionali, nella continuità di una relazione affettiva consolidata.
Il cuore dell’ordinanza n. 7919/2026 risiede nella valutazione del momento in cui il decesso della madre intenzionale è avvenuto rispetto allo sviluppo del progetto procreativo. Il ricorrente sosteneva che il consenso prestato dalla moglie nel primo contratto del 2019 dovesse considerarsi irrevocabile e sufficiente a sancire la maternità, similmente a quanto avviene nella procreazione medicalmente assistita (PMA) “tradizionale” regolata dall’art. 6 della Legge 40/2004.
La Cassazione respinge fermamente questa analogia. I giudici chiariscono che il percorso di GPA si articola in una sequenza di atti distinti e progressivi :
- Fase del desiderio e degli atti preparatori: contratti con agenzie di intermediazione, colloqui preliminari, sottoscrizione di moduli di servizio. In questa fase, la volontà è ancora “in itinere” e non ha generato effetti irreversibili.
- Fase dell’attuazione vincolante: caratterizzata dalla fecondazione in vitro dell’ovocita (formazione dell’embrione) o dalla firma del contratto definitivo con la madre gestante, che impegna le parti in modo inequivocabile.
Nel caso in esame, al momento della morte della sig.ra Ci.El., non era ancora stato formato alcun embrione e non esisteva alcun accordo con la donna portatrice. Il decesso è intervenuto quando il progetto era ancora a uno stadio puramente preliminare. Pertanto, la volontà espressa nel primo contratto di servizio non può essere considerata un consenso procreativo “cristallizzato” o irreversibile, poiché l’iter procreativo vero e proprio è iniziato solo mesi dopo il decesso, per iniziativa unilaterale del marito.
Un altro pilastro del ragionamento della Cassazione riguarda il bilanciamento tra il limite dell’ordine pubblico e l’interesse superiore del fanciullo (best interest of the child), principio cardine della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e della giurisprudenza della Corte EDU.
Il ricorrente lamentava che il mancato riconoscimento della madre intenzionale avrebbe leso il diritto della minore all’identità personale e familiare. Tuttavia, la Corte d’Appello (con valutazione condivisa dalla Cassazione) ha osservato che nel caso di specie non esiste alcun “vissuto familiare” da tutelare tra la bambina e la sig.ra Ci.El.. La bambina è nata due anni dopo la scomparsa della donna; non l’ha mai conosciuta, non è mai stata accudita da lei e non ha con lei alcun legame di sangue.
Attribuire la maternità in questa situazione significherebbe creare una “genitorialità fantasma”, puramente cartolare, che non corrisponde ad alcuna realtà esistenziale. L’interesse del minore non è quello di avere un nome in più sull’atto di nascita per scopi meramente burocratici o simbolici, ma quello di veder riconosciuto il legame con chi effettivamente esercita la responsabilità genitoriale e fornisce cure quotidiane. Nel caso di specie, tale figura è rappresentata esclusivamente dal padre biologico, il cui status è regolarmente trascritto.
Inoltre, la Corte sottolinea che l’identità della minore e la conoscenza delle sue origini possono essere garantite attraverso altri strumenti, senza dover forzare gli istituti dello stato civile. Il padre potrà e dovrà spiegare alla figlia la storia della sua nascita e il desiderio della madre defunta di averla, ma tale “verità storica” non deve necessariamente coincidere con una “verità giuridica” che l’ordinamento italiano non può accettare per via del divieto di GPA.
L’ordinanza affronta con rigore anche il tema della revoca del consenso. Ai sensi dell’art. 6 della Legge 40/2004, il consenso alle tecniche di PMA può essere revocato da ciascuno dei soggetti coinvolti fino al momento della fecondazione dell’ovulo. Questo significa che, finché l’embrione non è formato, l’ordinamento riconosce il diritto di ripensamento.
Trasponendo questo principio alla GPA, la Cassazione osserva che il decesso di un coniuge prima della fecondazione equivale a un’impossibilità oggettiva di confermare o proseguire quel consenso in una fase operativa. Poiché il consenso non era ancora diventato irrevocabile (perché l’ovulo non era stato fecondato e il contratto con la gestante non era firmato), non può sussistere un obbligo per l’ordinamento di riconoscere effetti a una volontà che era ancora allo stadio di mera intenzione.
L’irrevocabilità del consenso è posta a presidio della tutela del nascituro (affinché non si trovi senza genitori una volta iniziato il processo biologico) e della certezza del diritto. Ma se il processo biologico non è iniziato e la madre scompare, viene meno la base stessa su cui fondare la responsabilità genitoriale post-mortem.
In conclusione del percorso motivazionale, la Suprema Corte riconosce che il sistema dell’adozione in casi particolari, pur essendo stato recentemente potenziato dalla Corte Costituzionale (sentenza 79/2022) per includere i legami di parentela con la famiglia dell’adottante, risulta inapplicabile in questa specifica vicenda per ragioni ontologiche: la mancanza di un adottante in vita.
Tuttavia, questo “vuoto di tutela” non è considerato tale da giustificare l’automatismo della trascrizione dell’atto di nascita estero. La Corte suggerisce che la tutela della continuità affettiva e relazionale della minore con il ramo familiare materno (i nonni, gli zii) possa essere garantita attraverso strumenti di diritto privato, come le disposizioni testamentarie o deleghe legali, che permettano a tali figure di rimanere presenti nella vita della bambina pur in assenza di un legame formale di filiazione con la defunta.
L’ordinanza n. 7919/2026 riafferma quindi un principio di cautela: la genitorialità intenzionale non è un diritto assoluto e incondizionato, ma deve sempre confrontarsi con i limiti posti a tutela della dignità umana e con la necessità che il progetto procreativo si traduca in una relazione reale, concreta e persistente.
Questa decisione chiude la porta a interpretazioni eccessivamente estensive della “volontà procreativa”, ancorando la genitorialità a dati di realtà — biologici o relazionali — che nel caso della madre intenzionale defunta prima del concepimento risultano drammaticamente assenti. La Corte ha così protetto la coerenza del sistema dello stato civile italiano, evitando che atti di nascita diventino il riflesso di meri desideri rimasti incompiuti piuttosto che la certificazione di legami familiari effettivi.
La massima
In tema di trascrizione di atti di nascita formati all’estero a seguito di gestazione per sostituzione, la volontà della madre intenzionale deceduta prima che il progetto generativo sia pervenuto a una fase avanzata (caratterizzata, quantomeno, dalla fecondazione dell’ovulo o dalla conclusione di accordi vincolanti con la portatrice gestazionale) non è idonea a fondare uno stato di filiazione giuridicamente rilevante nell’ordinamento italiano, ove difetti ogni legame biologico o effettivo con il minore, risultando prevalente il limite dell’ordine pubblico interno di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 218/95 in combinato disposto con il divieto di cui all’articolo 12, comma 6, della legge 40/2004