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Soldi spostati da un condominio all’altro dall’amministratore infedele: scatta la restituzione diretta tra i due fabbricati

Con l’ordinanza n. 25301 del 14 settembre 2026, la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, si è pronunciata in materia di ripetizione di indebito oggettivo, precisando che l’azione prevista dall’articolo 2033 del Codice Civile possiede un carattere prettamente oggettivo ed è diretta a ripristinare il corretto equilibrio patrimoniale ogni volta che si verifica uno spostamento di ricchezza privo di una valida causa giustificativa. Tale meccanismo restitutorio opera a prescindere dall’esistenza di un intento solutorio in capo a chi paga o da un suo eventuale errore. Di conseguenza, qualora l’amministratore comune a due distinti condomini distragga, abusando dei propri poteri o commettendo un illecito penale, somme dal conto corrente dell’uno per accreditarle sul conto dell’altro al fine di ripianarne i disavanzi di cassa, il trasferimento patrimoniale tra i due enti si configura come oggettivamente privo di causa. Ciò legittima il condominio depauperato ad agire direttamente nei confronti del condominio beneficiario per la restituzione delle somme, mentre le condotte criminose dell’amministratore infedele rilevano esclusivamente nei rapporti interni di responsabilità tra quest’ultimo e i condomini amministrati.

Il caso

La vicenda trae origine dalla gestione di un amministratore condominiale che esercitava il proprio mandato contemporaneamente presso diversi condomini situati nella medesima città. Nel corso del suo incarico, il professionista si è reso protagonista di gravi irregolarità e distrazioni di denaro, mettendo in atto un vero e proprio ‘giro di vite’ finanziario mediante prelievi e versamenti promiscui tra i conti correnti bancari delle varie compagini condominiali gestite, con l’obiettivo di coprire temporanei ammanchi e creare un’apparenza di regolarità contabile.

Nello specifico, nell’arco temporale compreso tra il 2009 e il 2011, l’amministratore ha emesso quattro assegni bancari non trasferibili azionati sul conto corrente di un primo condominio (il condominio solvens, i cui fondi sono stati sottratti) per un importo complessivo di 7.500,00 euro. Tali titoli di credito sono stati successivamente versati e accreditati direttamente sul conto corrente di un secondo condominio (il condominio accipiens, ovvero il beneficiario della provvista), utilizzato per sanare i deficit di cassa di quest’ultimo.

Una volta scoperte le ampie anomalie contabili e la mancanza di provvista, il condominio depauperato ha promosso un’azione giudiziaria (nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c.) nei confronti del condominio beneficiario, chiedendo la restituzione dell’intera somma di 7.500,00 euro ai sensi dell’art. 2033 c.c., a titolo di ripetizione di indebito oggettivo, o in subordine ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento.

Nel giudizio di primo grado, il condominio convenuto si è costituito contestando la propria legittimazione passiva e chiamando in causa l’ex amministratore per essere manlevato da ogni eventuale responsabilità. L’amministratore, dal canto suo, si è costituito ammettendo l’avvenuto versamento dei titoli, ma sostenendo di aver ripianato le proprie posizioni debitorie nei confronti del condominio beneficiario al momento del passaggio delle consegne con la nuova gestione.

Il Tribunale ha accolto la domanda principale presentata dal condominio depauperato, condannando il condominio beneficiario alla restituzione dell’importo e rigettando la domanda di manleva contro l’ex amministratore. Successivamente, la Corte d’Appello ha confermato integralmente la decisione di primo grado, rilevando che il transito e l’accredito delle somme erano ampiamente provati dagli assegni non trasferibili, dalle relative girate all’incasso e dagli estratti conto del condominio depauperato. Inoltre, i giudici d’appello hanno ribadito la piena sussistenza dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., data la totale assenza di un titolo giustificativo dell’operazione tra i due condomini. Contro tale pronuncia, il condominio beneficiario ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

L’ordinanza n. 25301 del 14 settembre 2026

Investita della questione, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, fornendo un’articolata motivazione che chiarisce due snodi fondamentali in materia probatoria e di qualificazione dell’azione di indebito oggettivo.

Sotto il primo profilo, relativo al riparto dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), il condominio ricorrente lamentava di essere stato erroneamente gravato dell’onere di dimostrare il mancato incasso o il dirottamento delle somme. La Suprema Corte ha respinto la censura ricordando che, quando chi agisce in restituzione (il solvens) dimostra di aver emesso e consegnato assegni bancari non trasferibili intestati al beneficiario, unitamente all’addebito delle somme sul proprio conto corrente con perfetta corrispondenza di importi e numeri identificativi, si genera una presunzione legale relativa (iuris tantum) di avvenuto pagamento a favore del destinatario. In forza del principio della ‘vicinanza della prova’, spetta dunque al condominio beneficiario (l’accipiens) superare tale presunzione, producendo gli estratti conto del proprio conto corrente bancario — elemento rientrante nella sua esclusiva disponibilità — per dimostrare il mancato accredito o un’eventuale differente destinazione del denaro.

Sotto il secondo profilo, attinente alla qualificazione giuridica dello spostamento patrimoniale ex art. 2033 c.c., la Cassazione ha smontato la tesi del condominio ricorrente, secondo cui le movimentazioni abusive dell’amministratore infedele costituiscano meri atti illeciti di un terzo e non ‘pagamenti’ ripetibili, dovendo perciò sfociare unicamente in un’azione risarcitoria verso il responsabile. I giudici di legittimità hanno evidenziato che l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo ha natura squisitamente oggettiva e funzione ripristinatoria dello status quo ante: essa prescinde dalla verifica del dolo o della colpa delle parti ed è diretta soltanto a neutralizzare un trasferimento di ricchezza avvenuto senza una causa giustificativa (sine causa).

A questo proposito, la Corte ha sottolineato che l’amministratore di condominio, pur quando abusa dei propri poteri o commette condotte rilevanti sul piano penale per mascherare buchi di bilancio, agisce pur sempre nella sua qualità di rappresentante e mandatario dell’ente di gestione. Di conseguenza, le sue operazioni finanziarie e i passaggi di denaro tra i conti correnti sono direttamente imputabili alla sfera giuridica dei condomini amministrati, rientrando nell’estrinsecato esercizio delle sue mansioni ordinarie, per quanto svolte in modo distorto. La causa criminose o la motivazione personale dell’amministratore (la cosiddetta causa delinquendi) non cancella la realtà dello spostamento di risorse tra i due distinti patrimoni condominiali. Di riflesso, il condominio che ha subito l’impoverimento è pienamente legittimato ad agire direttamente contro il condominio che si è arricchito per ottenere la restituzione delle somme, mentre i profili di responsabilità dell’amministratore infedele rimangono circoscritti ai rapporti interni tra il professionista e i singoli condomini.

La massima

L’azione di ripetizione di indebito oggettivo di cui all’art. 2033 C.C. ha natura oggettiva ed è volta a ripristinare l’equilibrio patrimoniale alterato da uno spostamento di ricchezza privo di causa giustificativa, prescindendo dall’esistenza di un intento solutorio in capo al solvens o dall’errore di quest’ultimo. Ne consegue che, qualora l’amministratore comune a due condomini distragga, abusando dei propri poteri o commettendo un illecito penale, somme dal conto corrente dell’uno per accreditarle sul conto dell’altro al fine di ripianarne disavanzi di cassa, il trasferimento patrimoniale tra i due enti di gestione si configura come oggettivamente privo di causa (sine causa), legittimando il condominio depauperato ad agire direttamente in ripetizione ex art. 2033 c.c. nei confronti del condominio beneficiario, a nulla rilevando che la dazione, riconducibile alle sue ordinarie mansioni, benché effettivamente espletate in modo distorto o illecito, sia stata determinata dalla condotta criminosa dell’amministratore comune infedele, la quale rileva esclusivamente nei rapporti interni di responsabilità tra quest’ultimo e i condomini amministrati.

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