La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 26123/2026, depositata il 2 ottobre 2026, ha rigettato il ricorso proposto da un proprietario nell’ambito di una controversia relativa alla distanza di una siepe di gelsomino dal confine e alla realizzazione di una recinzione da parte dei vicini.
La Suprema Corte ha ribadito che il giudizio di rinvio, dopo la cassazione di una sentenza per motivi processuali, non consente alle parti di ampliare liberamente le proprie domande o di introdurre nuove prove, salvo le eccezioni previste dalla legge e strettamente connesse alla pronuncia di cassazione. Ha inoltre confermato l’applicabilità dell’art. 892 c.c. quando ricorrono i presupposti dell’ultimo comma della disposizione, che esclude l’obbligo di rispettare le distanze previste dai commi precedenti.
- Il caso
- La decisione della Cassazione
- La massima
Il caso
La controversia aveva origine nel 2007, quando un proprietario aveva citato in giudizio i vicini chiedendo l’estirpazione di una siepe di gelsomino, piantata a una distanza dal confine inferiore a quella prevista dall’art. 892 c.c.
I convenuti si erano opposti alla domanda, rappresentando di aver avviato le procedure per realizzare una recinzione a tutela della propria proprietà e della propria riservatezza. Nel corso del giudizio era quindi sorta una controversia anche in relazione alla posizione del confine e alla proprietà del terreno interessato dalla recinzione.
Dopo una prima fase processuale e un precedente ricorso in Cassazione, la causa era stata rinviata al Tribunale di Monza. Con sentenza n. 771/2020, il Tribunale aveva rigettato la domanda di estirpazione della siepe, ritenendo che la recinzione realizzata dai vicini ricadesse sul loro terreno e che ricorressero i presupposti per l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 892 c.c.
Il giudice aveva inoltre respinto la richiesta, formulata dal ricorrente soltanto in sede di rinvio, di imporre ai vicini di mantenere la siepe a un’altezza non superiore a quella della recinzione. Contro tale decisione, il proprietario aveva proposto ricorso per Cassazione articolato in sedici motivi, contestando, tra l’altro, la ricostruzione del confine, il rigetto delle domande relative alla siepe, l’esclusione di nuove produzioni documentali e fotografiche e la compensazione delle spese processuali.
La decisione della Cassazione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate o inammissibili le censure formulate.
In primo luogo, ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, previsto dall’art. 112 c.p.c. Il Tribunale si era infatti limitato a trarre le conseguenze delle stesse dichiarazioni del ricorrente, che aveva individuato il confine nella linea esterna del proprio muretto di cinta, in continuità con il muro del box. La Corte ha inoltre rilevato che mancava un interesse concreto a contestare una statuizione relativa a un’area che lo stesso ricorrente aveva considerato estranea alla propria proprietà.
Quanto alla disciplina delle distanze legali, la Suprema Corte ha confermato il rigetto della domanda di estirpazione della siepe, rilevando che il Tribunale aveva applicato l’ultimo comma dell’art. 892 c.c. Tale disposizione contempla un’ipotesi in cui non è possibile invocare il rispetto delle distanze stabilite dai commi precedenti. La decisione di merito, non validamente censurata sotto questo profilo, è rimasta pertanto ferma.
Particolare rilievo assume il principio relativo al giudizio di rinvio. La Cassazione ha precisato che tale fase processuale ha carattere chiuso e non permette, di regola, l’introduzione di nuove prove, salvo specifiche eccezioni. Queste possono operare, in particolare, quando la pronuncia di cassazione per violazione o falsa applicazione di legge imponga una diversa ricostruzione giuridica della controversia e renda necessario accertare fatti prima non esaminati.
Nel caso concreto, il precedente giudizio di legittimità aveva accolto esclusivamente due motivi di natura processuale, senza incidere sul merito della controversia né determinare una nuova prospettazione della fattispecie. Di conseguenza, il ricorrente non poteva introdurre soltanto in sede di rinvio documenti e fotografie che avrebbe potuto produrre nelle precedenti fasi del giudizio.
La Corte ha infine ritenuto legittima la compensazione integrale delle spese dei precedenti gradi di merito, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti, escludendo che tale valutazione potesse essere censurata nei termini prospettati dal ricorrente.
Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate spese per il giudizio di Cassazione, poiché le parti intimate non avevano svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
La massima
In tema di giudizio di rinvio, a seguito della cassazione di una sentenza per motivi processuali, non sono ammesse nuove prove, salvo le eccezioni previste dall’art. 394 c.p.c., in particolare quando la pronuncia rescindente, per effetto di una diversa interpretazione della disciplina giuridica applicabile, renda necessario un nuovo accertamento di fatti non precedentemente esaminati. In assenza di tale presupposto, non è consentito introdurre documenti e fotografie che avrebbero potuto essere prodotti nelle precedenti fasi del giudizio.
In materia di distanze legali tra alberi e confine, l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 892 c.c., ove ne ricorrano i presupposti, esclude la possibilità di invocare le distanze previste dai commi precedenti. La valutazione del giudice di merito resta ferma quando le censure proposte in sede di legittimità non evidenzino specifiche violazioni di legge o vizi della decisione sindacabili dalla Corte di Cassazione.