Con l’ordinanza n. 12504 dell’11 maggio 2025, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata in materia di risarcimento del danno morale da lesione della dignità del lavoratore sul luogo di lavoro, riconoscendo il risarcimento del danno al lavoratore al quale era stato impedito di recarsi ai servizi e di cambiarsi in infermeria.
Il caso
La Corte d’Appello di L’Aquila, rigettando il gravame proposto da una società, confermava la sentenza di primo grado che riconosceva al dipendente il danno morale da lesione della dignità sul luogo di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2087, c.c..
In particolare, la responsabilità datoriale veniva fondata sul difetto di diligenza nel predisporre misure idonee a prevenire situazioni lesive per la dignità del lavoratore in occasione dell’episodio alla base della responsabilità risarcitoria della società.
Si accertava, invero, che durante il turno di lavoro, il dipendente, avvertito il bisogno di recarsi ai servizi igienici e non potendo per disposizione aziendale allontanarsi dalla postazione senza la previa autorizzazione e sostituzione da parte di un Team Leader, aveva ripetutamente, ma invano, azionato il dispositivo di chiamata/emergenza al fine di potersi allontanare nel rispetto della procedura.
Il dipendente non otteneva l’autorizzazione dai Team Leader che si trovavano nei pressi della sua postazione, pertanto, giunto allo stremo della resistenza, in assenza di alternative, lasciava la postazione per dirigersi verso i servizi igienici non riuscendo ad evitare di macchiarsi i pantaloni.
Nondimeno, il dipendente riprendeva immediatamente il suo lavoro chiedendo di potersi cambiare in infermeria.
Tale permesso gli veniva negato, pertanto, il lavoratore veniva costretto a cambiarsi presso un box al cospetto di colleghi di diverso genere.
Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per Cassazione la società, affidato a ben sei motivi.
L’ordinanza n. 12504 dell’11 maggio 2025
In particolare, la ricorrente denunciava, tra l’altro, la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all’art. 2087, c.c., sostenendo di avere allegato tutte le circostanze eccezionali del caso, asseritamente confermate dai testi escussi, tali per cui non si poteva riconoscere alcuna responsabilità risarcitoria in capo alla medesima da un punto di vista codicistico.
Da ultimo, la società contestava la decisione della Corte di merito nella parte in cui riteneva maggiormente grave la lesione della dignità del lavoratore in quanto costretto a cambiarsi al cospetto di colleghe e colleghi.
Analizzati i motivi di ricorso, la Corte di Cassazione dichiarava i medesimi inammissibili.
Per vero, le pretese censure in diritto si risolvevano in un mero dissenso valutativo rispetto alle conclusioni attinte dal giudice di merito in punto di violazione dell’obbligo di sicurezza a carico della parte datoriale, in rapporto all’eccezionalità o meno della necessità impellente del lavoratore.
Sulla scorta di detta motivazione, gli Ermellini rigettavano il ricorso confermando la statuizione della Corte di Appello.
La massima
“Il lavoratore al quale viene negato di recarsi ai servizi ha diritto al risarcimento del danno per lesione della dignità del lavoratore verificatasi sul luogo di lavoro in quanto l’azienda ha l’obbligo di garantire la salute e la dignità dei dipendenti”.