Con l’ordinanza n. 19854 del 17 luglio 2025, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata in materia di licenziamento precisando che è legittimo procedere al licenziamento disciplinare di un insegnante per una condotta a sfondo sessuale rivolta a un’alunna minorenne, trattandosi di un comportamento che viola in modo grave e irrimediabile i doveri educativi e professionali connessi alla funzione docente.
Il caso
La vicenda prende le mosse da un procedimento disciplinare a carico di un docente con oltre trent’anni di servizio, accusato di condotte inappropriate nei confronti di una sua studentessa minorenne.
In particolare, l’amministrazione scolastica gli contestava di aver consegnato il proprio telefono cellulare alla ragazza, invitandola a recarsi in bagno per scattarsi una foto al seno. Il procedimento disciplinare si concludeva con il licenziamento del docente.
Il Tribunale, investito della controversia, aveva ritenuto insussistenti le prove e annullato il licenziamento, disponendo la reintegra del docente.
La decisione veniva impugnata dal Ministero dell’Istruzione, e la Corte d’Appello riformava la sentenza, ritenendo dimostrata la condotta più grave contestata e confermando la legittimità della destituzione.
Il docente ricorreva quindi per cassazione.
L’ordinanza n. 19854 del 17 luglio 2025
La Cassazione, con decisione definitiva, ha rigettato il ricorso del docente.
La Suprema Corte ha chiarito che il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove, ma solo la verifica della correttezza giuridica della sentenza impugnata.
La Corte ha ritenuto congrua e proporzionata la sanzione espulsiva, valorizzando l’oggettiva gravità del comportamento, la volontarietà della condotta e l’età minorenne della studentessa.
Secondo la Cassazione, un solo episodio di condotta a sfondo sessuale, soprattutto se posto in essere da un docente nei confronti di un’allieva affidata alla sua vigilanza, è sufficiente per giustificare il licenziamento per giusta causa.
La sanzione disciplinare massima è infatti prevista dal contratto collettivo per condotte che ledono irreparabilmente il rapporto fiduciario e violano i doveri educativi connessi alla funzione docente.
La massima
“È legittimo il licenziamento disciplinare adottato nei confronti del docente per un comportamento molesto a carattere sessuale nei confronti dell’allieva minorenne rientrando detta condotta negli atti in grave contrasto con i doveri inerenti la funzione educativa“