Con l’ordinanza n. 5896 del 16 marzo 2026, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di mantenimento, precisando che la convivenza stabile con un nuovo compagno può incidere sul diritto all’assegno e che, in ogni caso, non basta l’età di per sé a fondare il sostegno economico se la persona è in grado di reperire un’occupazione e di provvedere al proprio sostentamento.
Il Caso
La vicenda esaminata dalla Prima Sezione civile prende le mosse dalla separazione tra i coniugi e dal successivo contenzioso davanti ai giudici di merito. In primo grado il Tribunale aveva addebitato la separazione alla moglie, rigettando anche la sua domanda di assegno di mantenimento e revocando quello già disposto. La Corte d’Appello di Milano ha poi confermato integralmente questa impostazione, ritenendo non provati i comportamenti violenti e vessatori attribuiti al marito e valorizzando, invece, la relazione extraconiugale intrattenuta dalla donna con un nuovo compagno.
Secondo quanto ricostruito in sentenza, la moglie aveva lasciato la casa coniugale e, in un momento successivo, aveva iniziato una convivenza stabile con l’altro uomo. La Corte territoriale ha ritenuto che la crisi matrimoniale non fosse anteriore a tale relazione e che, anzi, proprio la nuova unione avesse segnato il punto di rottura definitivo del legame. Da qui il rigetto della domanda di mantenimento, considerata anche la presenza di un nuovo partner e la mancata prova dell’impossibilità oggettiva di procurarsi un reddito autonomo.
Non soddisfatta dell’esito, la moglie ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi. Il marito ha resistito con controricorso. La Suprema Corte, però, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
L’ordinanza n. 5896 del 16 marzo 2026
Nel giudizio di legittimità, la Cassazione ha innanzitutto ricordato un principio ormai costante: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito, cioè in una nuova valutazione delle prove. Per questo, quando la censura si limita a contestare la lettura delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito, essa è inammissibile. Nel caso in esame, proprio questo è accaduto con i primi motivi, che cercavano sostanzialmente di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello.
Quanto all’assegno di mantenimento, la Corte ha ribadito che la convivenza stabile e continuativa con un’altra persona può incidere in modo decisivo sul diritto all’assegno, poiché fa presumere una comunione di vita anche sul piano economico. Resta pur sempre possibile per il coniuge richiedente dimostrare che quella convivenza non ha migliorato la sua situazione patrimoniale e che le sue risorse restano inadeguate. Nel caso concreto, tuttavia, la ricorrente non ha fornito una prova sufficiente in tal senso. Anzi, la Corte ha valorizzato anche la sua capacità lavorativa: la donna, pur avendo 57 anni, aveva sempre lavorato durante il matrimonio e non aveva dimostrato patologie invalidanti o un impedimento oggettivo a reperire un’occupazione.
La Cassazione ha poi escluso anche le censure relative all’addebito della separazione. La doglianza era costruita come violazione di legge, ma in realtà mirava ancora una volta a una diversa lettura dei fatti e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Lo stesso è valso per la contestazione sull’uso dell’articolo 115 c.p.c.: la ricorrente non ha dimostrato che il giudice avesse fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, ma ha soltanto criticato il peso attribuito alle prove già esaminate.
Anche la domanda di assegnazione della casa familiare è stata ritenuta infondata. In assenza di figli minori o di figli maggiorenni non autosufficienti, e a fronte della cessazione della stabile abitazione nella casa coniugale, non vi era spazio per attribuire alla richiedente il godimento dell’immobile. Infine, la Corte ha confermato la statuizione sulle spese processuali e ha ricordato che la soccombenza giustifica, di regola, la condanna alle spese, mentre il patrocinio a spese dello Stato non elimina automaticamente tale regola. È stato inoltre ribadito l’obbligo del c.d. doppio contributo unificato.
La massima
“Lei non ha diritto all’assegno di mantenimento se, dopo la separazione, è andata a vivere con il nuovo compagno. Neppure in caso di donna di mezza età che può sempre trovarsi un lavoro.“